Art. 4 Attivita' di vigilanza del Ministero 1. Il Ministero ha facolta', nel corso della durata dell'incarico affidato ai consorzi di tutela, anche su eventuale segnalazione, di effettuare tutte le verifiche, anche documentali, che riterra' opportune relativamente al rispetto dei requisiti minimi di operativita' e/o di rappresentativita' da parte dei consorzi di tutela incaricati. 2. Il Ministero, nell'ambito dei compiti di vigilanza allo stesso spettanti, ha facolta' di inviare propri funzionari presso i consorzi di tutela con il compito di svolgere visite ispettive e verificare la corrispondenza di quanto comunicato dai consorzi stessi ai sensi del precedente art. 2.