Art. 4 
 
 
                Attivita' di vigilanza del Ministero 
 
  1. Il Ministero ha facolta', nel corso della  durata  dell'incarico
affidato ai consorzi di tutela, anche su eventuale  segnalazione,  di
effettuare  tutte  le  verifiche,  anche  documentali,  che  riterra'
opportune  relativamente  al  rispetto  dei   requisiti   minimi   di
operativita' e/o di  rappresentativita'  da  parte  dei  consorzi  di
tutela incaricati. 
  2. Il Ministero, nell'ambito dei compiti di vigilanza  allo  stesso
spettanti, ha facolta' di inviare propri funzionari presso i consorzi
di tutela con il compito di svolgere visite ispettive e verificare la
corrispondenza di quanto comunicato dai consorzi stessi ai sensi  del
precedente art. 2.