Art. 4 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c): a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; b) le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute; c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b), che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute. 2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2009, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero della salute - Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione recante l'attivita' di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della salute. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 5 maggio 2010 . 3. Il Ministero della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 maggio 2010, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 4. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.