Art. 4 
 
 
 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) 
 
  1. Ai fini del  presente  decreto  si  intendono  per  soggetti  da
ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c): 
    a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla
ricerca sanitaria, di cui agli  articoli  12  e  12-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 
    b) le fondazioni o  enti  istituiti  per  legge  e  vigilati  dal
Ministero della salute; 
    c) le associazioni senza  fini  di  lucro  e  le  fondazioni  che
svolgano attivita' di ricerca traslazionale,  in  collaborazione  con
gli enti di cui alle lettere a) e b), che contribuiscano con  proprie
risorse finanziarie, umane e strumentali,  ai  programmi  di  ricerca
sanitaria determinati dal Ministero della salute. 
  2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  non  ricompresi  nell'elenco
pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2009, e che intendono
beneficiare del riparto, devono far  pervenire  entro  il  30  aprile
2010, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero della salute
- Direzione generale per la ricerca scientifica  e  tecnologica,  con
indicazione della denominazione, della sede  e  del  codice  fiscale.
L'istanza  deve  essere  corredata  da  una   dichiarazione   recante
l'attivita' di ricerca sanitaria svolta,  i  contributi  erogati,  le
proprie strutture di ricerca  utilizzate  per  la  realizzazione  dei
programmi di ricerca approvati dal Ministero della salute. Il  legale
rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere  la  rettifica  di
eventuali errori di iscrizione entro il 5 maggio 2010 . 
  3. Il Ministero della salute redige e comunica  in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate, entro il 7  maggio  2010,  l'elenco  degli
enti della ricerca sanitaria, di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera c), da ammettere  al  finanziamento,  indicando  per  ciascun
nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 
  4. L'elenco di cui al comma  3  e'  pubblicato  dall'Agenzia  delle
entrate, entro il 14 maggio 2010,  sul  sito  indicato  nell'art.  2,
comma 1.