Art. 4 
 
 
               Applicazione del contrassegno di Stato 
 
  1. La fascetta e' applicata sui sistemi di chiusura dei  recipienti
in modo tale da impedirne la riutilizzazione. 
  2. Le indicazioni di cui  all'art.  3,  devono  essere  interamente
leggibili  una  volta  che  la  fascetta  sia  stata  applicata   sui
recipienti.