Art. 4 
 
 
Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al
      referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea 
 
  1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di
liberta'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,
verificano la realizzabilita'  di  una  gestione  concorrenziale  dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  «servizi
pubblici  locali»,  liberalizzando  tutte  le  attivita'   economiche
compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita'   e
accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della
comunita'. 
  2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente adotta una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
i  settori  sottratti  alla  liberalizzazione,  ((le  ragioni   della
decisione e i  benefici  per  la))  comunita'  locale  derivanti  dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 
  3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287. 
  4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e'  comunque
effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi. 
  5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,
prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende
esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
allo scopo. 
  6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater  ,  della  legge  10  ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui
al  comma  l,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali
avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma
costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',
imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto
degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di
essa, dagli enti affidanti. 
  9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi
siano specifici divieti previsti dalla legge. 
  10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione
europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
l'affidamento di omologhi servizi. 
  11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: 
  a) esclude che la disponibilita' a  qualunque  titolo  delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
delle offerte dei concorrenti; 
  b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di  partecipazione
alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e  al  valore  del
servizio e che la definizione dell'oggetto della gara  garantisca  la
piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di
scala e di gamma; 
  c) indica, ferme restando  le  discipline  di  settore,  la  durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
investimenti; 
  d) puo' prevedere  l'esclusione  di  forme  di  aggregazione  o  di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
di riferimento; 
  e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata  da  una
commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
  f) indica i criteri e le modalita' per  l'individuazione  dei  beni
((di cui al  comma  29)),  e  per  la  determinazione  dell'eventuale
importo spettante al  gestore  al  momento  della  scadenza  o  della
cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; 
  g) prevede l'adozione di carte dei servizi  al  fine  di  garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
  12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di
socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non
inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la
lettera di invito assicura che: 
  a) i criteri di valutazione delle  offerte  basati  su  qualita'  e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
prezzo delle quote societarie; 
  b) il  socio  privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
nuovo affidamento; 
  c) siano previsti criteri e modalita'  di  liquidazione  del  socio
privato alla cessazione della gestione. 
  13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il
valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico
che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la
gestione cosiddetta «in house». 
  14. Le societa' cosiddette «in  house»  affidatarie  dirette  della
gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  15.  Le  societa'  cosiddette  «in   house»   e   le   societa'   a
partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
successive modificazioni. 
  16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera  c)((,))
del  medesimo  articolo  sono  state  specificamente  costituite,  si
applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al
tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e
3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni. 
  17.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   18,   comma
2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  societa'  a   partecipazione
pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di
cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in
mercati regolamentati. 
  18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in  cui  il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla
vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle
discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
  20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del
coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
pubblico locale. 
  21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
partecipazione al capitale della stessa societa'. 
  22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 
  23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica
di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
  24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause
di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura
civile. 
  26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
locale stesso. 
  27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
  29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in
caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del
comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a  titolo  gratuito  e
liberi da pesi e gravami. 
  30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i beni di cui
al comma 29)) non sono stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore
subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella
lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
della cessazione anticipata della gestione. 
  32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,
comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
  a) gli  affidamenti  diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche'  gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data  del  31  marzo
2012; 
  b) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,
improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012; 
  c) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al
tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza
prevista nel contratto di servizio; 
  d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre  2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359  del
codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero
forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e
operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31
dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
  33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto
servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,
nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o
indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, nonche' al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I
soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara
successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti. 
  34.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   il
servizio idrico integrato, ad  eccezione  di  quanto  previsto  ((dai
commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale,  di
cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  il  servizio  di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle  farmacie  comunali,
di  cui  alla  legge  2   aprile   1968,   n.   475((.   E'   escluso
dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo  quanto
disposto dall'articolo 2, comma 42,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10.)) 
  35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate
all'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca  "Norme  per  la
          tutela della concorrenza e del mercato.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  della
          citata legge n. 287 del 1990: 
              "Art. 9. Autoproduzione 
              1. La riserva per legge allo Stato  ovvero  a  un  ente
          pubblico del monopolio su un mercato,  nonche'  la  riserva
          per  legge  ad  un'impresa  incaricata  della  gestione  di
          attivita' di prestazione al pubblico di beni o  di  servizi
          contro corrispettivo, non comporta per i terzi  il  divieto
          di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della
          societa' controllante e delle societa' controllate. 
              2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi  in  cui
          in base alle disposizioni che prevedono la riserva  risulti
          che la stessa e' stabilita per motivi di  ordine  pubblico,
          sicurezza  pubblica  e  difesa  nazionale,  nonche',  salvo
          concessione,  per  quanto   concerne   il   settore   delle
          telecomunicazioni.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  8,  della
          citata legge n. 287 del 1990: 
              "Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale 
              1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
          applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
          a prevalente partecipazione statale. 
              2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
          applicano alle imprese  che,  per  disposizioni  di  legge,
          esercitano la gestione di servizi  di  interesse  economico
          generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
          per  tutto  quanto  strettamente  connesso  all'adempimento
          degli specifici compiti loro affidati. 
              2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora  intendano
          svolgere attivita' in mercati  diversi  da  quelli  in  cui
          agiscono ai sensi del medesimo comma  2,  operano  mediante
          societa' separate. 
              2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione  di
          posizioni di controllo in  societa'  operanti  nei  mercati
          diversi di cui al comma 2-bis sono  soggette  a  preventiva
          comunicazione all'Autorita'. 
              2-quater. Al fine di  garantire  pari  opportunita'  di
          iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma  2
          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o
          controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis  beni
          o  servizi,  anche   informativi,   di   cui   abbiano   la
          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'
          svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse  sono  tenute  a
          rendere accessibili  tali  beni  o  servizi,  a  condizioni
          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti . 
              2-quinquies. Nei casi di cui ai commi  2-bis,  2-ter  e
          2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo
          14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2  e  3,
          le imprese sono soggette alle disposizioni e alle  sanzioni
          di cui all'articolo 15. 
              2-sexies. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di
          comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino   a   lire   100
          milioni.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo   18,del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  legge
          6  agosto   2008,   n.133,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 18. Reclutamento  del  personale  delle  societa'
          pubbliche 
              1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto-legge, le societa' che gestiscono  servizi
          pubblici locali a totale partecipazione pubblica  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
          di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri  e
          modalita' per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il
          conferimento degli incarichi  nel  rispetto  dei  principi,
          anche   di   derivazione   comunitaria,   di   trasparenza,
          pubblicita' e imparzialita'. 
              2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  reca
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del citato
          decreto legislativo n.163 del 2006:: 
              "Art.  32.  Amministrazioni  aggiudicatrici   e   altri
          soggetti aggiudicatori. 
              Salvo quanto dispongono il comma 2 e  il  comma  3,  le
          norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV
          e V, si applicano in relazione ai  seguenti  contratti,  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          28: 
              a)   lavori,   servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici; 
              b)   appalti   di   lavori   pubblici   affidati    dai
          concessionari   di   lavori   pubblici   che    non    sono
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nei   limiti   stabiliti
          dall'articolo 142; 
              c) lavori, servizi, forniture affidati  dalle  societa'
          con capitale pubblico, anche  non  maggioritario,  che  non
          sono organismi di diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto
          della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o  opere,
          ovvero la produzione di beni o servizi,  non  destinati  ad
          essere  collocati  sul  mercato   in   regime   di   libera
          concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli  articoli
          113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali; 
              d)  lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di   cui
          all'allegato I, nonche'  lavori  di  edilizia  relativi  ad
          ospedali, impianti sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo
          libero,  edifici   scolastici   e   universitari,   edifici
          destinati a funzioni pubbliche amministrative,  di  importo
          superiore a un milione di euro, per  la  cui  realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un contributo diretto e specifico, in conto interessi o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei lavori; 
              e) appalti di servizi, affidati  da  soggetti  privati,
          relativamente ai servizi il cui valore  stimato,  al  netto
          dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori  di  cui
          alla lettera d) del presente  comma,  e  per  i  quali  sia
          previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),  un
          contributo diretto e specifico, in  conto  interessi  o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei servizi; 
              f)  lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari   di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
              g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
          privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
          via diretta l'esecuzione delle opere  di  urbanizzazione  a
          scomputo totale o parziale del contributo previsto  per  il
          rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17  agosto
          1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia  il  permesso
          di  costruire  puo'  prevedere  che,  in   relazione   alla
          realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,   l'avente
          diritto a richiedere  il  permesso  di  costruire  presenti
          all'amministrazione  stessa,  in  sede  di  richiesta   del
          permesso di costruire, un progetto preliminare delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto preliminare, indice  una  gara  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 55. Oggetto  del  contratto,  previa
          acquisizione del progetto definitivo in  sede  di  offerta,
          sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di  lavori.
          L'offerta  relativa  al  prezzo  indica  distintamente   il
          corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva  ed
          esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli  oneri  di
          sicurezza; 
              h)  lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli   enti
          aggiudicatori di cui all'articolo 207,  qualora,  ai  sensi
          dell'articolo   214,   devono   trovare   applicazione   le
          disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
          del presente codice. 
              2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),  e),  f),
          g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma
          6; 92; 128;  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  del
          contratto si applicano solo le norme  che  disciplinano  il
          collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed  h),
          non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
          128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto  si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
              3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c)  non  sono
          tenute ad applicare le  disposizioni  del  presente  codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 
              1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
          di procedure di evidenza pubblica; 
              2) il socio privato ha i  requisiti  di  qualificazione
          previsti dal presente codice in relazione alla  prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita; 
              3)  la  societa'   provvede   in   via   diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo. 
              4. Il provvedimento che concede il  contributo  di  cui
          alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle  norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo   quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni, il  cinquanta  per  cento  delle  stesse  puo'
          essere   erogato   solo   dopo    l'avvenuto    affidamento
          dell'appalto,    previa    verifica,    da    parte     del
          sovvenzionatore, che la  procedura  di  affidamento  si  e'
          svolta  nel  rispetto  del  presente  codice.  Il   mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  35,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 35. Reclutamento del personale 
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
          subordinato  all'emanazione   di   apposito   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti." . 
              Si riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  234  e
          seguenti del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          recante "Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali.": 
              "Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario 
              1. I consigli  comunali,  provinciali  e  delle  citta'
          metropolitane eleggono con voto limitato a due  componenti,
          un collegio di revisori composto da tre membri. 
              2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
              a) uno  tra  gli  iscritti  al  registro  dei  revisori
          contabili, il quale svolge le funzioni  di  presidente  del
          collegio; 
              b)  uno  tra  gli  iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti; 
              c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
          la revisione economico-finanziaria e' affidata ad  un  solo
          revisore eletto dal  consiglio  comunale  o  dal  consiglio
          dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
          montana a maggioranza assoluta dei membri e  scelto  tra  i
          soggetti di cui al comma 2. 
              4. Gli enti locali comunicano  ai  propri  tesorieri  i
          nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
          giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina 
              Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione. 
              1. L'organo di revisione contabile dura in  carica  tre
          anni a decorrere dalla data di esecutivita' della  delibera
          o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui
          all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola
          volta. Ove nei collegi si  proceda  a  sostituzione  di  un
          singolo  componente  la  durata  dell'incarico  del   nuovo
          revisore e' limitata al tempo residuo  sino  alla  scadenza
          del termine triennale, calcolata a decorrere  dalla  nomina
          dell'intero collegio. Si applicano le norme  relative  alla
          proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
          3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6  del  decreto-legge
          16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
              2. Il revisore e' revocabile solo per  inadempienza  ed
          in particolare per la mancata presentazione della relazione
          alla proposta di deliberazione  consiliare  del  rendiconto
          entro il  termine  previsto  dall'articolo  239,  comma  1,
          lettera d). 
              3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
              a) scadenza del mandato; 
              b) dimissioni volontarie; 
              c) impossibilita' derivante  da  qualsivoglia  causa  a
          svolgere l'incarico per un periodo di tempo  stabilito  dal
          regolamento dell'ente. 
              Art.  236.  Incompatibilita'  ed  ineleggibilita'   dei
          revisori. 
              1.   Valgono   per   i   revisori   le    ipotesi    di
          incompatibilita' di cui al primo comma  dell'articolo  2399
          del  codice  civile,  intendendosi  per  amministratori   i
          componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
              2. L'incarico di  revisione  economico-finanziaria  non
          puo'  essere  esercitato  dai   componenti   degli   organi
          dell'ente locale e  da  coloro  che  hanno  ricoperto  tale
          incarico nel biennio precedente  alla  nomina,  dai  membri
          dell'organo regionale di controllo, dal  segretario  e  dai
          dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
          l'organo   di   revisione   economico-finanziaria   e   dai
          dipendenti delle  regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita' montane e  delle  unioni  di
          comuni  relativamente  agli  enti  locali  compresi   nella
          circoscrizione territoriale di competenza. 
              3. I componenti degli organi di revisione contabile non
          possono  assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente
          locale  o  presso  organismi  o  istituzioni  dipendenti  o
          comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso 
              Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori. 
              1. Il collegio dei revisori e'  validamente  costituito
          anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 
              2. Il collegio dei revisori  redige  un  verbale  delle
          riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e  decisioni
          adottate. 
              Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi 
              1.  Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, ciascun  revisore  non  puo'
          assumere complessivamente piu' di  otto  incarichi,  tra  i
          quali  non  piu'  di  quattro  incarichi  in   comuni   con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre  in
          comuni con popolazione compresa tra i  5.000  ed  i  99.999
          abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o
          superiore a 100.000 abitanti. Le province  sono  equiparate
          ai comuni  con  popolazione  pari  o  superiore  a  100.000
          abitanti e le comunita' montane ai comuni  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti. 
              2.  L'affidamento   dell'incarico   di   revisione   e'
          subordinato alla dichiarazione, resa  nelle  forme  di  cui
          alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
          integrazioni, con la quale il soggetto attesta il  rispetto
          dei limiti di cui al comma 1. 
              Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione. 
              1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
              a) attivita' di collaborazione con l'organo  consiliare
          secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 
              b) pareri sulla proposta di bilancio  di  previsione  e
          dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.  Nei
          pareri e' espresso un motivato giudizio di  congruita',  di
          coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni  di
          bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del
          parere espresso dal responsabile del  servizio  finanziario
          ai  sensi  dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
          all'anno precedente,  dell'applicazione  dei  parametri  di
          deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento  utile.
          Nei pareri sono suggerite all'organo  consiliare  tutte  le
          misure   atte   ad   assicurare   l'attendibilita'    delle
          impostazioni.   I   pareri   sono   obbligatori.   L'organo
          consiliare  e'   tenuto   ad   adottare   i   provvedimenti
          conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata  adozione
          delle misure proposte dall'organo di revisione; 
              c) vigilanza sulla regolarita'  contabile,  finanziaria
          ed economica della gestione relativamente  all'acquisizione
          delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita'
          contrattuale,   all'amministrazione    dei    beni,    alla
          completezza della documentazione, agli adempimenti  fiscali
          ed alla tenuta della contabilita';  l'organo  di  revisione
          svolge  tali  funzioni  anche  con  tecniche  motivate   di
          campionamento; 
              d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare
          del rendiconto della gestione e sullo schema di  rendiconto
          entro il termine, previsto dal regolamento di  contabilita'
          e comunque non inferiore  a  20  giorni,  decorrente  dalla
          trasmissione della stessa  proposta  approvata  dall'organo
          esecutivo.  La  relazione  contiene  l'attestazione   sulla
          corrispondenza  del  rendiconto   alle   risultanze   della
          gestione  nonche'  rilievi,   considerazioni   e   proposte
          tendenti  a   conseguire   efficienza,   produttivita'   ed
          economicita' della gestione; 
              e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita'
          di gestione, con contestuale denuncia ai competenti  organi
          giurisdizionali   ove    si    configurino    ipotesi    di
          responsabilita'; 
              f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
              2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di
          cui al precedente comma, l'organo di revisione  ha  diritto
          di  accesso  agli  atti  e  documenti  dell'ente   e   puo'
          partecipare  all'assemblea   dell'organo   consiliare   per
          l'approvazione del bilancio di previsione e del  rendiconto
          di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee
          dell'organo  consiliare  e,  se  previsto   dallo   statuto
          dell'ente,  alle  riunioni   dell'organo   esecutivo.   Per
          consentire  la  partecipazione  alle   predette   assemblee
          all'organo di revisione sono comunicati i  relativi  ordini
          del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: 
              a) da  parte  dell'organo  regionale  di  controllo  le
          decisioni di  annullamento  nei  confronti  delle  delibere
          adottate dagli organi degli enti locali; 
              b) da parte del responsabile del  servizio  finanziario
          le attestazioni di  assenza  di  copertura  finanziaria  in
          ordine alle delibere di impegni di spesa. 
              3. L'organo di revisione e' dotato,  a  cura  dell'ente
          locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento  dei  propri
          compiti, secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto  e  dai
          regolamenti. 
              4.  L'organo  della  revisione  puo'  incaricare  della
          collaborazione nella propria  funzione,  sotto  la  propria
          responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti  di
          cui  all'articolo  234,  comma  2.  I   relativi   compensi
          rimangono a carico dell'organo di revisione. 
              5.  I  singoli  componenti  dell'organo  di   revisione
          collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e  controlli
          individuali. 
              6.  Lo  statuto   dell'ente   locale   puo'   prevedere
          ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. 
              Art. 240. Responsabilita' dell'organo di revisione. 
              1. I revisori rispondono della veridicita'  delle  loro
          attestazioni e adempiono ai loro doveri  con  la  diligenza
          del mandatario. Devono inoltre conservare  la  riservatezza
          sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza  per  ragione
          del loro. 
              Art. 241. Compenso dei revisori 
              1. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica vengono fissati i  limiti  massimi
          del compenso base spettante  ai  revisori,  da  aggiornarsi
          triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione
          alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
          investimento dell'ente locale. 
              2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere  aumentato
          dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in
          relazione alle  ulteriori  funzioni  assegnate  rispetto  a
          quelle indicate nell'articolo 239. 
              3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere  aumentato
          dall'ente locale quando i revisori  esercitano  le  proprie
          funzioni anche nei confronti  delle  istituzioni  dell'ente
          sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un  massimo
          complessivo non superiore al 30 per cento. 
              4.     Quando     la     funzione     di      revisione
          economico-finanziaria  e'  esercitata  dal   collegio   dei
          revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2  e
          3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50
          per cento. 
              5. Per la determinazione del compenso base  di  cui  al
          comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al
          revisore dell'unione  di  comuni  si  fa  riferimento,  per
          quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
          comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della
          comunita' stessa ed al comune piu' popoloso  facente  parte
          dell'unione. 
              6. Per la determinazione del compenso base  di  cui  al
          comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si
          fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica,
          al comune capoluogo. 
              7. L'ente locale stabilisce il  compenso  spettante  ai
          revisori con la stessa delibera di nomina.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 77 del citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 77. Definizione di amministratore locale. 
              1. La Repubblica tutela il diritto  di  ogni  cittadino
          chiamato    a    ricoprire    cariche    pubbliche    nelle
          amministrazioni degli enti locali ad espletare il  mandato,
          disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
          ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi  e
          nei limiti previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del codice
          di procedura civile: 
              "Art. 51. Astensione del giudice. 
              Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto; 
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o commensale abituale di una delle parti o  di  alcuno  dei
          difensori; 
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori; 
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
              5) se e' tutore, curatore, amministratore di  sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore". 
              Si riporta il testo vigente del comma 32, dell'articolo
          14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica.): 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              (Omissis). 
              32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti   non   possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2012  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.000  abitanti  nel  caso  in  cui   le   societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. 
              La disposizione di cui al presente comma non si applica
          alle societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
          partecipazione  proporzionale  al  numero  degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
          tra  30.000  e  50.000   abitanti   possono   detenere   la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 117 dell'articolo
          1, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge  di  stabilita'
          2011): 
              "Art.  1.  Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              (Omissis). 
              117. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 14, comma
          2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma
          32 del medesimo  articolo  14,  le  parole:  «Entro  il  31
          dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
          dicembre 2013» e, dopo il secondo periodo, e'  inserito  il
          seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
          applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000  abitanti
          nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al
          31 dicembre 2013, il bilancio in  utile  negli  ultimi  tre
          esercizi; b) non abbiano subito, nei  precedenti  esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c)
          non abbiano subito, nei  precedenti  esercizi,  perdite  di
          bilancio in conseguenza delle quali  il  comune  sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime». 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2359  del
          Codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati". 
                
              Il decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  reca
          "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.". 
              Il decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  reca
          "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica.". 
              Lalegge 23 agosto 2004,  n.  239,  reca  "Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
          energia.". 
              Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  reca
          "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.". 
              Lalegge 2 aprile 1968, n. 475, reca "Norme  concernenti
          il servizio farmaceutico.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 42, dell'articolo
          2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie): 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              (Omissis). 
              42. All'articolo 63, comma  1,  numero  2),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          dopo le parole: «della Regione» sono aggiunte le  seguenti:
          «,  fatta  eccezione  per  i  comuni  con  popolazione  non
          superiore  a  3.000  abitanti  qualora  la   partecipazione
          dell'ente locale di appartenenza sia  inferiore  al  3  per
          cento e fermo restando quanto disposto  dall'  articolo  1,
          comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
              (Omissis).".