Art. 4 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine
controllata «Aglianico del Taburno», ottenuti  in  conformita'  delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e  successive
modifiche, provenienti dalla  vendemmia  2010  e  precedenti,  che  a
decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  disciplinare  di
produzione annesso al presente decreto e sino  alla  data  a  partire
dalla  quale  il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita in  questione  sara'  immesso  al  consumo,  trovansi  gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di  elaborazione,
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte  con
la  D.O.C.,  a  condizione  che  le  ditte  produttrici   interessate
comunichino al soggetto autorizzato  al  controllo  sulla  produzione
della denominazione in questione, ai sensi  della  specifica  vigente
normativa entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso
le stesse.