Art. 4 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto e sino alla data a partire dalla quale il vino a denominazione di origine controllata e garantita in questione sara' immesso al consumo, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.