Art. 4 Controparti ammesse alle operazioni 1. Alle operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono partecipare gli Specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, nonche' le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello Specialista. 2. Possono inoltre essere ammesse alle operazioni di cui al comma precedente altre controparti selezionate dal Ministero sulla base di criteri di struttura e di affidabilita', tra cui il merito di credito e la patrimonializzazione ed eventuali altri criteri utili a garantire l'efficienza delle operazioni. 3. Per la partecipazione alle aste la Banca puo' richiedere alle controparti la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico. 4. Le operazioni mediante negoziazione bilaterale, di cui al precedente articolo 3, possono essere effettuate con le controparti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonche' con istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati Membri dell'Unione Europea. Sono assimilate a tali istituzioni anche le entita' costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia della stabilita' dell'Area dell'Euro, a cui abbia aderito la Repubblica Italiana. 5. L'elenco delle controparti di cui al presente articolo e' pubblico ed e' gestito dal Ministero, che comunica anticipatamente alla Banca i relativi aggiornamenti.