Art. 4 
 
                 Controparti ammesse alle operazioni 
 
  1. Alle operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono
partecipare gli Specialisti in titoli di Stato, di cui agli  articoli
23 e 28 del Decreto Ministeriale del  22  dicembre  2009,  n.  216  e
successive  modifiche  e   integrazioni,   nonche'   le   controparti
appartenenti al medesimo gruppo societario dello Specialista. 
  2. Possono inoltre essere ammesse alle operazioni di cui  al  comma
precedente altre controparti selezionate dal Ministero sulla base  di
criteri di struttura e di affidabilita', tra cui il merito di credito
e  la  patrimonializzazione  ed  eventuali  altri  criteri  utili   a
garantire l'efficienza delle operazioni. 
  3. Per la partecipazione alle aste la Banca  puo'  richiedere  alle
controparti la stipula e il rispetto di apposite  convenzioni  aventi
contenuto tecnico. 
  4. Le  operazioni  mediante  negoziazione  bilaterale,  di  cui  al
precedente articolo 3, possono essere effettuate con  le  controparti
di cui ai precedenti commi 1 e 2,  nonche'  con  istituzioni  o  enti
pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati Membri  dell'Unione
Europea.  Sono  assimilate  a  tali  istituzioni  anche  le   entita'
costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia
della  stabilita'  dell'Area  dell'Euro,  a  cui  abbia  aderito   la
Repubblica Italiana. 
  5. L'elenco delle  controparti  di  cui  al  presente  articolo  e'
pubblico ed e' gestito dal Ministero,  che  comunica  anticipatamente
alla Banca i relativi aggiornamenti.