Art. 4 1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e dagli articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale. 2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione digitale. 3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.