Art. 4 Comunicazioni dell'ente previdenziale 1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1: a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3; c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.