Art. 4. Norme per la viticoltura 1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo - argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a: Resa uva t/ha «Asti» o «Asti Spumante» 10 «Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale) 8 «Moscato d'Asti» 10 «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» 6 7. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei. 8. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Asti». 9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in annate particolarmente favorevoli la regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12 t/ha oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi del decreto legislativo n. 61/2010, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'organismo di controllo. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela puo' fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9. 12. La regione Piemonte, su richiesta del consorzio di tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo. 13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente pari al: Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol) «Asti» o «Asti Spumante» 9 «Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale) 11 «Moscato d'Asti» 10 «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» 12 Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. 14. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.