(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. I vigneti destinati alla produzione dei vini  a  denominazione
di  origine  controllata  e  garantita  di  cui  all'art.  1   devono
rispondere,  per  condizioni  ambientali   di   coltura,   a   quelle
tradizionali della zona e comunque devono  essere  atti  a  conferire
alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
    2. Sono pertanto  da  considerare  idonei  unicamente  i  vigneti
ubicati su dossi collinari di favorevole  giacitura  ed  esposizione,
preferibilmente calcarei, o calcareo -  argillosi,  con  l'esclusione
dei vigneti impiantati  su  terreni  di  fondovalle  o  pianeggianti,
leggeri od umidi. 
    3.  I  sesti  di  impianto,   le   forme   di   allevamento   (in
controspalliera) e i sistemi di potatura  (corti,  lunghi  e  misti),
devono essere quelli  generalmente  usati,  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 
    4. I  nuovi  impianti  o  reimpianti  realizzati  successivamente
all'entrata in vigore del presente  disciplinare  dovranno  prevedere
almeno 4.000 viti per ettaro. 
    5.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    6. La resa massima di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve  essere  superiore
a: 
    


                                            Resa
                                          uva t/ha

«Asti» o «Asti Spumante»                     10
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico
 (metodo tradizionale)                        8
«Moscato d'Asti»                             10
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»            6


    
    7. Le uve destinate alla produzione del vino a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»
devono  essere   vendemmiate   tardivamente.   Successivamente   alla
vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in  locali
idonei. 
    8. La resa dovra' essere  riportata  a  detti  limiti,  anche  in
annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione  non  superi
del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la  produzione  perde
il diritto alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Asti». 
    9. Limitatamente alle tipologie  «Asti»  e  «Moscato  d'Asti»  in
annate particolarmente favorevoli la regione  Piemonte,  su  proposta
del consorzio di tutela, sentite  le  rappresentanze  della  filiera,
puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad  ettaro,
fermo restante il limite massimo di 12 t/ha oltre  il  quale  non  e'
consentito  ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  mosti  ottenuti  dai
quantitativi  di  uva  eccedenti  la  resa  base  delle  10  t/ha  e'
regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 
    10.  In  caso  di  annata  sfavorevole,  ai  sensi  del   decreto
legislativo n. 61/2010, la regione Piemonte fissa una resa  inferiore
a quella  prevista  dal  presente  disciplinare  anche  differenziata
nell'ambito della zona di  produzione  di  cui  all'art.  3,  dandone
comunicazione immediata all'organismo di controllo. 
    I conduttori interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   6,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data  di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela puo'  fissare  i
limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro  inferiori
a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in  rapporto   alla
necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo
caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9. 
    12. La regione Piemonte, su richiesta del consorzio di  tutela  e
sentita le rappresentanze  della  filiera,  vista  la  situazione  di
mercato, puo'  stabilire  la  sospensione  o  regolamentazione  anche
temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti  di
nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo. 
    13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui  all'art.  1
devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo
rispettivamente pari al: 
    


                                    Titolo alcolometrico
                                     volumico naturale
                                       minimo (% vol)

«Asti» o «Asti Spumante»                     9
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo
 Classico (metodo tradizionale)             11
«Moscato d'Asti»                            10
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»          12


    
    Tuttavia  nelle  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli
saranno considerate idonee  anche  le  uve  che  assicurino  al  vino
«Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le  altre  tipologie,  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. 
    14. La regione Piemonte e' delegata ad accertare  la  sussistenza
per  le  zone  delimitate  all'art.  3  delle  condizioni  di  annata
climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni
annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.