Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono
rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle
tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire
alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'.
2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione,
preferibilmente calcarei, o calcareo - argillosi, con l'esclusione
dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti,
leggeri od umidi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti),
devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere
almeno 4.000 viti per ettaro.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore
a:
Resa
uva t/ha
«Asti» o «Asti Spumante» 10
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico
(metodo tradizionale) 8
«Moscato d'Asti» 10
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva» 6
7. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva»
devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla
vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali
idonei.
8. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi
del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita
«Asti».
9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in
annate particolarmente favorevoli la regione Piemonte, su proposta
del consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera,
puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro,
fermo restante il limite massimo di 12 t/ha oltre il quale non e'
consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai
quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10 t/ha e'
regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi del decreto
legislativo n. 61/2010, la regione Piemonte fissa una resa inferiore
a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata
nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone
comunicazione immediata all'organismo di controllo.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela puo' fissare i
limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori
a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla
necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo
caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
12. La regione Piemonte, su richiesta del consorzio di tutela e
sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di
mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione anche
temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di
nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
rispettivamente pari al:
Titolo alcolometrico
volumico naturale
minimo (% vol)
«Asti» o «Asti Spumante» 9
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo
Classico (metodo tradizionale) 11
«Moscato d'Asti» 10
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva» 12
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli
saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino
«Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.
14. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza
per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata
climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni
annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.