Art. 4. Quantita' minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee. La quantita' minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - e' soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversita' di situazioni obiettive. 1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. 2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita' - detratti i fabbisogni comunque gia' soddisfatti - di raggiungere la predetta quantita' minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilita' esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantita' minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva. 3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantita' minima di spazi di cui all'art. 3. Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti,la predetta quantita' minima di spazio e' fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. la stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densita' fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio ( quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonche' singolarita' orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico- artistiche ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui al punto C) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. 4 - Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere A) e B) del precedente art. 3. 5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); 1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.