Art. 4 
 
              Requisiti per l'attivita' di monitoraggio 
 
  1. Qualora la CRO  svolga  attivita'  di  monitoraggio,  si  dovra'
dotare  del  relativo  personale  in  possesso  almeno  dei  seguenti
requisiti: 
    a)   possesso   del   diploma    di    laurea    in    discipline
sanitarie/scientifiche attinenti alle tematiche da svolgere; 
    b) almeno 40 ore di formazione teorica effettuata  nell'arco  dei
12 mesi che precedono l'inizio delle  attivita'  di  monitoraggio  in
relazione ai seguenti argomenti: 
      1) metodologia e normativa della sperimentazione clinica; 
      2) GCP; 
      3) norme di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) con  specifico
riferimento al farmaco in sperimentazione; 
      4) farmacovigilanza; 
      5) sistemi di qualita' e assicurazione di qualita'; 
      6) compiti del monitor di cui al paragrafo 5.18 dell'allegato 1
al decreto ministeriale 15 luglio 1997; 
    c) almeno 20 giorni di attivita' di monitoraggio in affiancamento
a  monitor  esperti  effettuati  nei  12  mesi  precedenti   l'inizio
dell'attivita' autonoma di monitoraggio.  Tale  affiancamento  dovra'
essere svolto almeno per il 50% durante le  visite  presso  i  centri
sperimentali  prima  dell'avvio,  durante  l'esecuzione  e  dopo   la
conclusione di una sperimentazione; per il personale con  documentata
esperienza di coordinamento  delle  attivita'  dei  monitor,  tramite
specifica attivita' in sede svolta per almeno  6  mesi  nei  12  mesi
precedenti  l'inizio  dell'attivita'  autonoma  di  monitoraggio,  il
minimo dei giorni  di  attivita'  di  monitoraggio  in  affiancamento
richiesto e' di 5 giorni, di cui almeno 3 durante le visite presso  i
centri sperimentali; 
    d) almeno 4 mesi di attivita' nei  12  mesi  precedenti  l'inizio
dell'attivita' autonoma di monitor, nei  settori  del  controllo  e/o
della vigilanza sui medicinali e/o della sperimentazione clinica;  in
alternativa, ulteriori 40 giorni di attivita' di cui alla lettera  c)
effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attivita' autonoma di
monitoraggio; in alternativa conseguimento  di  master  universitario
post laurea o scuola di  perfezionamento  o  equivalente  corso  post
laurea  universitario  in  sperimentazioni  cliniche  o  in   scienze
regolatorie o in  discipline  equivalenti,  nei  36  mesi  precedenti
l'inizio dell'attivita' autonoma di monitoraggio; 
    e)  formazione  specifica  sulla   sperimentazione   oggetto   di
monitoraggio. 
  2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
abbia svolto le funzioni di monitor delle sperimentazioni di  cui  al
paragrafo 5.18 dell'allegato 1  al  decreto  ministeriale  15  luglio
1997, ed e' in grado di documentare tale attivita', e'  esentato  dal
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e  d)  e
puo' continuare a svolgere le proprie funzioni. 
  3. La CRO deve avvalersi di Monitor che, oltre ai requisiti di  cui
ai commi 1 e 2, seguano specifici aggiornamenti annuali di durata non
inferiore a 30 ore su uno o piu' dei seguenti argomenti: 
    a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica; 
    b) GCP; 
    c) GMP con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione; 
    d) sistemi di qualita'; 
    e) farmacovigilanza; 
    f) argomenti clinico-scientifici attinenti  alle  sperimentazioni
cliniche; 
    g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare. 
  4. Per il monitoraggio di sperimentazioni o centri  che  utilizzano
sistemi tecnologici avanzati, quali ad  esempio  schede  di  raccolta
dati elettroniche (e-CRF) e' necessario dimostrare di  aver  compiuto
idonea formazione ed aggiornamento nello specifico settore. 
  5. Il Monitor esperto, come definito all'art. 2,  lettera  l),  del
presente decreto, e' colui in grado di svolgere attivita' autonoma di
monitoraggio e che annualmente esegue almeno 15 giorni in  visite  di
monitoraggio. 
  6. Per il monitor e il monitor esperto, l'interruzione giustificata
dell'attivita' non e' di ostacolo alla ripresa  della  stessa  e  non
comporta la perdita della qualifica. Tuttavia, per il  solo  monitor,
nei casi di interruzione giustificata superiori a dodici mesi,  prima
della ripresa dell'attivita' autonoma di monitoraggio  e'  necessario
eseguire almeno 2 visite di monitoraggio in affiancamento a personale
con la stessa qualifica e per le stesse attivita'.