Art. 4 
 
  La selezione delle proposte e' affidata ad un comitato composto dal
presidente della conferenza dei rettori delle Universita' italiane  e
da quattro studiosi di  alta  qualificazione  scientifica  in  ambito
internazionale, nominati dal Ministro, con il  compito  di  esprimere
motivati pareri sulla  qualificazione  scientifica  dei  candidati  e
sulla valenza scientifica dei progetti di  ricerca.  Il  comitato  si
avvale ai  fini  della  valutazione  delle  candidature  di  esperti,
italiani o stranieri di alta qualificazione. Al termine della fase di
valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorita' tra 
  le diverse macroaree, tutte le  domande  valutate  positivamente  e
propone  al  Ministero  quelle  da  finanziare  in   relazione   allo
stanziamento disponibile. Il comitato valuta le domande  avvalendosi,
ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. 
  Le liste di priorita' sono approvate dal Ministro e pubblicate  sul
sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con
le istituzioni, tenuto conto dell' ordine di preferenza indicato  dai
candidati selezionati. 
  Queste ultime  devono  dichiarare  la  loro  disponibilita'/diniego
all'assunzione del candidato selezionato e, in caso di disponibilita'
devono provvedere entro  30  giorni  ad  inoltrare  al  Ministero  la
delibera del Dipartimento dell'ateneo contenente l'impegno a  fornire
adeguate strutture di accoglienza e di supporto. 
  Entro  i  successivi  60  giorni  i  candidati   selezionati   sono
dichiarati vincitori  del  predetto  programma  di  ricerca  di  alta
qualificazione e vengono assunti dall'ateneo a  seguito  di  chiamata
diretta secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230 cosi' come modificato dall'art. 29, comma  7,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  In  caso  di  mancata  accettazione  del  contratto  da  parte  del
vincitore, la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento  entro
i 12 mesi successivi alla pubblicazione della  stessa  sul  sito  del
Ministero. Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del  costo
ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di  ricerca,  che
non potra'  comprendere  oneri  relativi  all'utilizzo  di  personale
esterno. 
  Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno  esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui alle premesse.