Art. 4 
 
 
                         Fondo di rotazione 
 
  1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto  dall'articolo  3  del
presente  decreto,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni  di  euro  per
l'anno 2012, (( 90 milioni di euro per l'anno 2013,  190  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2015 al 2020 )). Il predetto Fondo e', altresi', alimentato dalle
somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita'
speciale  intestata  al  Ministero  dell'interno.  I  rientri   delle
anticipazioni erogate sono versati dagli enti  locali  alla  predetta
contabilita' speciale. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1  ((  e  di  cui  al
numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 )),  pari
a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e
a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   30   milioni    di    euro
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per gli anni 2012  e  2013,  quanto  a  70  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al  2020.  Al  finanziamento
del Fondo si puo' provvedere  altresi'  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel
conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate  al  Fondo  di
rotazione di cui al comma 1. 
  5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione  di  cui  al
comma 1 e' incrementata della somma di (( 498  milioni  ))  di  euro.
Tale importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese  di
parte corrente relative a spese  di  personale,  alla  produzione  di
servizi in economia e all'acquisizione di servizi e  forniture,  gia'
impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti  fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli  enti
locali interessati e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno
da parte degli stessi di specifica attestazione  sull'utilizzo  delle
risorse. Alla copertura dell'onere di cui al  primo  periodo  ((  del
presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del
presente decreto )) si provvede mediante corrispondente  utilizzo  ((
della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali )) di  cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1  del  24
gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24
marzo 2012, relativamente alle spese correnti. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'art. 243-ter del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  3,  lettera
          e),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              «3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              (Omissis). 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              (Omissis).». 
              La legge 13 dicembre 2010, n. 220, reca:  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)". 
              - Si riporta il testo dell'art. 35,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              «1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti
          commerciali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto connessi  a  transazioni  commerciali  per
          l'acquisizione di servizi e forniture,  certi,  liquidi  ed
          esigibili, corrispondente a residui  passivi  del  bilancio
          dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
                a) i fondi speciali per la reiscrizione  dei  residui
          passivi perenti di parte corrente e di conto  capitale,  di
          cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sono
          integrati  rispettivamente  degli  importi  di  euro  2.000
          milioni  e  700   milioni   per   l'anno   2012,   mediante
          riassegnazione, previo versamento all'entrata del  bilancio
          dello Stato per il medesimo  anno,  di  una  corrispondente
          quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
          rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate
          - Fondi di bilancio". Una quota delle risorse del  suddetto
          fondo speciale per la reiscrizione dei residui  passivi  di
          parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata
          agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
          dei crediti di cui  al  presente  comma.  L'utilizzo  delle
          somme di cui ai periodi precedenti non  devono  comportare,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale,  peggioramento
          dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;».