(Statuto-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
 
 
                           (Il Consiglio) 
 
  1. Il Consiglio si compone del Presidente e di due Consiglieri. 
  2. I Consiglieri sono scelti tra persone di indiscussa moralita' ed
indipendenza oltre che di  elevata  qualificazione  professionale  in
campo assicurative. Essi sono nominati  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad
iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro  dello
sviluppo economico. 
  3. Ciascuno dei due Consiglieri rimane  in  carica  sei  anni,  con
possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato.