ARTICOLO 4 (Il Consiglio) 1. Il Consiglio si compone del Presidente e di due Consiglieri. 2. I Consiglieri sono scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurative. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 3. Ciascuno dei due Consiglieri rimane in carica sei anni, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato.