Art. 4 
 
  1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
ivi compreso  quello  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  appositamente
individuato dal Commissario delegato,  direttamente  impegnato  nelle
attivita' di cui all'art. 1, e'  riconosciuta  la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di trenta ore mensili effettivamente rese, per la durata dello  stato
d'emergenza,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'  autorizzate   dai
rispettivi ordinamenti.