Art. 4 
 
 
            Modalita' per l'importazione e l'esportazione 
 
  1. La banca, in tutti i casi previsti nel presente decreto, inoltra
la richiesta di importazione o esportazione  all'Ufficio  di  Sanita'
Marittima Aerea e di Frontiera (di  seguito  USMAF)  territorialmente
competente, ai fini del rilascio del nulla osta, dopo aver effettuato
le seguenti verifiche: 
    che il tessuto e  le  cellule  provengano  da  una  banca  estera
autorizzata  e  certificata  dalla  rispettiva  autorita'  competente
nazionale; 
      la presenza di documentazione  e  dati  relativi  al  donatore,
comprensivi dell'attestazione firmata dell'idoneita' del  donatore  e
del  relativo  consenso   alla   donazione,   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, che
dovranno   essere   conservati   dalla   banca   che   ha   richiesto
l'importazione; 
      la presenza della documentazione della banca estera comprovante
la provenienza e l'idoneita' del  tessuto  o  cellule  fornite  e  la
conformita' ai requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente.  La  banca  deve  fare  esatta  menzione  di  tali
verifiche nella richiesta del rilascio del nulla osta. 
  2.  L'USMAF,  verificata  la  conformita'  della  richiesta  e   la
completezza della  documentazione,  risponde  alla  banca  entro  tre
giorni lavorativi, salvo urgenza documentata. 
  3. Ai fini della tracciabilita', la banca che riceve i tessuti deve
mantenere l'etichetta originale dei tessuti importati  e  apporre  la
propria in aggiunta, senza cancellare quella originale. Deve altresi'
ricevere e mantenere tutta la relativa documentazione, secondo quanto
specificato dalla normativa vigente e dalle Linee  guida  di  settore
fornite dal CNT. 
  4. Ai fini dell'esportazione,  la  banca  deve  fornire  al  centro
utilizzatore  o  banca  estera  richiedente  la   documentazione   di
accompagnamento del  tessuto  o  cellule,  prevista  dalla  normativa
vigente, attestante l'idoneita' del donatore e del  tessuto  o  delle
cellule inviati garantendo il mantenimento della tracciabilita'. 
  5. La banca comunica, ai sensi degli articoli 8 e  10  del  decreto
legislativo 6 novembre  2007,  n.  191,  periodicamente,  e  comunque
almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio  successivo,  al  CNT  i
dati relativi ai tessuti e cellule importati ed esportati,  suddivisi
per Paese di provenienza o di destinazione, comprensivi  del  destino
finale.