Art. 4 
 
                             Contributi 
 
  1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al  presente
provvedimento sono individuate annualmente attraverso il riparto  dei
fondi iscritti nel  capitolo  2501  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 42,  comma  2,
del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito  in  legge  n.  134  del
2012. 
  2. L'agevolazione, concessa nella  forma  di  contributo  in  conto
capitale a fondo perduto, non potra' superare il 50 per  cento  delle
spese  sostenute  ritenute  ammissibili.  Nell'ipotesi  in   cui   la
dotazione  finanziaria  di  cui  al  precedente  comma  1   non   sia
sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale
massima  sopra  indicata,  si  procedera'  alla  determinazione   dei
contributi stessi attraverso il riparto proporzionale  delle  risorse
disponibili. 
  3.  Ai  contributi  si  applica,  con  riguardo  alle  PMI  imprese
consorziate e alle PMI non consorziate rientranti in un contratto  di
rete, il Regolamento (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre  2006,  in  materia  di  aiuti  «de  minimis»,  fatta  salva
l'applicazione di regimi piu' favorevoli. 
  4.  I  contributi  non  sono  cumulabili  con  altre   agevolazioni
contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.