Art. 4 Contributi 1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. 2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potra' superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. 3. Ai contributi si applica, con riguardo alle PMI imprese consorziate e alle PMI non consorziate rientranti in un contratto di rete, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti «de minimis», fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli. 4. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.