Art. 4 Importazione delle piante specificate originarie della Cina 1. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante specificate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1; b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono ispezionate dal SFR competente per territorio conformemente all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo; c) il luogo di produzione di dette piante: i. e' identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali; ii. e' incluso nella versione piu' recente del registro trasmessa dal Servizio fitosanitario centrale ai SFR in conformita' al comma 2; iii. non e' stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra il Servizio fitosanitario centrale e i SFR in conformita' al comma 2. 2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette ai SFR: a) il registro, e i relativi aggiornamenti dei luoghi di produzione in Cina redatto dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformita' all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b); b) le informative relative al rinvenimento dell'organismo specificato a seguito di una ispezione condotta dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in luoghi di produzione registrati, come definito nell'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv); c) le informative relative al riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai punti precedenti, che un luogo di produzione iscritto nel registro non e' conforme all'allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o che l'organismo specificato e' presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione.