Art. 4 
 
 
     Importazione delle piante specificate originarie della Cina 
 
  1. Per quanto riguarda le importazioni originarie  della  Cina,  le
piante specificate possono essere  introdotte  nel  territorio  della
Repubblica italiana solo se rispettano le condizioni seguenti: 
    a)  sono   conformi   alle   prescrizioni   specifiche   relative
all'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, lettera  B,  punto
1; 
    b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono
ispezionate  dal  SFR   competente   per   territorio   conformemente
all'allegato I, sezione 1, lettera B,  punto  2,  per  verificare  la
presenza dell'organismo specificato e non  viene  riscontrata  alcuna
traccia di tale organismo; 
    c) il luogo di produzione di dette piante: 
      i.  e'  identificato  da  un  unico  numero  di   registrazione
assegnato dall'organismo  nazionale  cinese  per  la  protezione  dei
vegetali; 
      ii.  e'  incluso  nella  versione  piu'  recente  del  registro
trasmessa dal Servizio fitosanitario centrale ai SFR  in  conformita'
al comma 2; 
      iii. non e' stato oggetto, nei  due  anni  precedenti,  di  una
comunicazione fra il Servizio  fitosanitario  centrale  e  i  SFR  in
conformita' al comma 2. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette ai SFR: 
    a)  il  registro,  e  i  relativi  aggiornamenti  dei  luoghi  di
produzione in Cina redatto dall'organismo  nazionale  cinese  per  la
protezione dei vegetali in conformita'  all'allegato  I,  sezione  1,
lettera B, punto 1, lettera b); 
    b)  le  informative  relative  al   rinvenimento   dell'organismo
specificato  a  seguito  di  una  ispezione  condotta  dall'organismo
nazionale  cinese  per  la  protezione  dei  vegetali  in  luoghi  di
produzione registrati, come  definito  nell'allegato  I,  sezione  1,
lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv); 
    c) le informative relative al  riscontro,  da  fonti  diverse  da
quelle citate  ai  punti  precedenti,  che  un  luogo  di  produzione
iscritto nel registro non e'  conforme  all'allegato  I,  sezione  1,
lettera B, punto 1, lettera b),  o  che  l'organismo  specificato  e'
presente  su  piante  specificate  importate  da  un  tale  luogo  di
produzione.