Art. 4 La selezione delle proposte e' affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato si avvale ai fini della valutazione delle candidature di esperti, italiani o stranieri di alta qualificazione. Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorita' tra le diverse macroaree, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Le liste di priorita' sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati. Queste ultime devono dichiarare la loro disponibilita'/diniego all'assunzione del candidato selezionato e, in caso di disponibilita' devono provvedere entro 30 giorni ad inoltrare al Ministero la delibera del Dipartimento dell'ateneo contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto. Entro i successivi 60 giorni i candidati selezionati sono dichiarati vincitori del predetto programma di ricerca di alta qualificazione e vengono assunti dall'ateneo a seguito di chiamata diretta secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 cosi' come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di mancata accettazione del contratto da parte del vincitore, la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui alle premesse.