Art. 4 
 
 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 
 
  1. La madre lavoratrice, al  termine  del  periodo  di  congedo  di
maternita'  e  negli  undici  mesi  successivi,  ha  la  facolta'  di
richiedere,  in  luogo   del   congedo   parentale,   un   contributo
utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting  o  per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia
o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art.  4,  comma  24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice  che
abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale.