Art. 4 Pubblicizzazione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali 1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalita' con servizio, che in modalita' non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all'interno delle aree di rifornimento. 2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purche' esposti su cartelloni separati secondo le modalita' indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2. I prezzi devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato di cui al comma 6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalita' di rifornimento, il prezzo della modalita' con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2.