Art. 4 Adempimenti per le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto. 1. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformita', sottoscritta da un amministratore della societa'. 2. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformita' agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818. 3. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformita' agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le societa' di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio. 4. Le societa' di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina. 5. Qualora le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, l'ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.