Articolo 3 1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2. 2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'azione degli organismi uruguayani responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto. 3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 2 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi della Repubblica orientale dell'Uruguay incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorita' uruguayane competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.