(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
1.  Gli  Stati  membri  informano   immediatamente   la   Commissione
dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2. 
 
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente  dei
casi in cui l'azione degli organismi uruguayani responsabili  per  il
rispetto delle norme di protezione non sia  sufficiente  a  garantire
tale rispetto. 
 
3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all'articolo 2 e ai
paragrafi 1 e 2  del  presente  articolo,  che  gli  organismi  della
Repubblica orientale dell'Uruguay incaricati di garantire il rispetto
delle norme di protezione non  svolgono  la  loro  funzione  in  modo
efficace, la Commissione avverte le autorita'  uruguayane  competenti
e, se necessario, presenta progetti di misure, secondo  la  procedura
di cui all'articolo 31, paragrafo 2,  della  direttiva  95/46/CE,  al
fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il
campo d'applicazione.