Art. 4 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene  a
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   fissato
dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. 
  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze  della  procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.