Art. 4. Origine del Prodotto Diverse fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l'introduzione della cipolla nel bacino mediterraneo ed in Calabria prima ai Fenici e dopo ai Greci diffondendosi in quel tratto di costa tra i mari "Lametino" e "Viboneto" che va da Amantea a Capo Vaticano (Strabone lib.6 e Aristotile lib.7 De Repubblica). Ben apprezzata nel Medio Evo e nel Rinascimento, considerata principale prodotto dell'alimentazione e dell'economia locale veniva barattata in loco, venduta ed esportata via mare in Tunisia, Algeria e Grecia. Citazioni si rilevano negli scritti dei numerosi viaggiatori che arrivano in Calabria fra il 700 e l'800 e visitando la costa tirrenica da Pizzo a Tropea, parlano delle comuni Cipolle Rosse di Tropea. La cipolla rossa di Troppa Calabria si diffondera' con maggiore impulso nel periodo borbonico, verso i mercati del nord Europa, diventando in breve ricercata e ben apprezzata cosi' come racconta G. Valente e Marafioti, Barrio, Fiore in Studi sulla Calabria di Leopoldo Pagano (1901) che riferisce pure sulla forma del bulbo e delle rosse-bislunghe di Calabria ed i primi ed organizzati rilevamenti statistici sulla coltivazione della cipolla in Calabria sono riportati nell'Enciclopedia agraria Reda (1936 - 39). Le caratteristiche merceologiche uniche che hanno conferito notorieta' al prodotto a livello nazionale, e soprattutto il valore storico e culturale nell'area considerata ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni folcloristiche, hanno reso il prodotto stesso oggetto di imitazioni e contraffazione della denominazione. Ne consegue la necessita' di tutelare la denominazione geografica e di creare un sistema di certificazione che garantisca allo stesso tempo la tracciabilita' delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori della " Cipolla Rossa di Tropea - Calabria" e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, definira' le modalita' di iscrizione nei suddetti elenchi e dei controlli affinche' il prodotto IGP sia rispondente alle prescrizioni del disciplinare.