(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    La coltivazione dell'olivo in questa  zona  e'  compresa  tra  le
isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di  12,5  C°  e  15  C°,  in
oliveti con altitudine superiore ai 180 m s.l.m., su suoli  collinari
a  pH  subalcalino.  Sono  esclusi  dalla  produzione  dell'olio  del
"Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati  in  fasce  del
territorio ove non e' possibile garantirne la corretta conduzione  od
ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto
del  territorio.  Gli  oliveti  di  nuovo  impianto  potranno  essere
utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico",  solo
a partire dal terzo anno dalla piantagione.