Art. 4. La coltivazione dell'olivo in questa zona e' compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 C° e 15 C°, in oliveti con altitudine superiore ai 180 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del "Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non e' possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico", solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.