Art. 4 
 
 
               Revisione del budget economico annuale 
 
  1. Ai fini del rispetto dei principi della  flessibilita'  e  degli
equilibri di bilancio,  nel  corso  della  gestione  sono  consentite
revisioni del budget economico annuale. Il procedimento di  revisione
e' effettuato con le modalita'  indicate  all'art.  2,  comma  3  per
l'adozione del budget economico annuale. 
  2. Dopo  l'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  precedente,
l'organo   di   vertice   procede   alla   verifica   dell'equilibrio
economico-patrimoniale ed al  suo  eventuale  ripristino  nel  budget
economico dell'anno in corso.