Art. 4 Revisione del budget economico annuale 1. Ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. Il procedimento di revisione e' effettuato con le modalita' indicate all'art. 2, comma 3 per l'adozione del budget economico annuale. 2. Dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, l'organo di vertice procede alla verifica dell'equilibrio economico-patrimoniale ed al suo eventuale ripristino nel budget economico dell'anno in corso.