Art. 4 Certificati di specializzazione tecnica superiore 1. I certificati di specializzazione tecnica superiore si riferiscono alle specializzazioni tecniche superiori ricomprese nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 e sono rilasciati dalle Regioni e Province Autonome, previa verifica finale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del modello e delle note di compilazione di cui Allegato F. 2. I certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. 3. Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all'art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.