Art. 4 
 
 
              Attuazione dei progetti di riconversione 
                   e riqualificazione industriale 
 
  1. Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma, di cui all'art.
27, comma 3, del decreto legge 83 del 2012, si producono  i  seguenti
effetti: 
    viene adottato il PRRI; 
    sono  disciplinati  gli   interventi   agevolativi,   l'attivita'
integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni,
degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita'  di
esecuzione degli interventi e la verifica dello stato  di  attuazione
del PRRI e del rispetto delle condizioni fissate; 
    viene incaricata Invitalia della attuazione del PRRI; 
    viene individuata l'area in cui si applica il Piano di promozione
industriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 1°  aprile  1989,  n.
120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; 
    viene individuato e  conferito  ai  soggetti  delegati,  mediante
approvazione  da  parte  dei  competenti  organi  di  governo   delle
istituzioni e degli enti  firmatari,  il  potere  di  manifestare  la
volonta' nelle Conferenze di  servizi  istruttorie  e  decisorie  dei
provvedimenti  amministrativi  funzionali  alla   realizzazione   del
progetto. 
  2. L'accordo di programma determina la durata del PRRI che, in ogni
caso,  non  puo'  essere  superiore  a  tre   anni,   salvo   proroga
espressamente concessa sulla base di motivate ragioni oggettive.