Art. 4 1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Potenza o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la Camera di Commercio di Potenza e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.