Art. 4 
 
  1. La  designazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza  del  terzo  anno  di  designazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n.526, dovra' comunicare  all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare  la  Camera  di  Commercio  di  Potenza  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n.526, ovvero di rinunciare  esplicitamente  alla  facolta'  di
designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge. 
  3. Nell'ambito del periodo  di  validita'  della  designazione,  la
Camera di Commercio di Potenza e' tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.