Art. 4 
 
 
            Verifica equilibri strutturali delle regioni 
 
  1. Al  fine  di  garantire  effettivita'  al  raggiungimento  degli
obiettivi programmati di  finanza  pubblica,  per  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano  sottoscritto  i
contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere
nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e
di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o  mutui
da  parte  di  enti  e  societa'  controllati  o  partecipati   resta
subordinata all'attestazione  regionale  da  cui  risulti,  oltre  al
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno precedente, la condizione che il bilancio  regionale  presenti
una situazione  di  equilibrio  strutturale.  Dette  condizioni  sono
verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2,  comma  4  e
all'articolo  3,  comma  3,  e  recepite  in  apposita  delibera  del
Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.