Art. 4 
 
    Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate 
 
  1. Le informazioni della  banca  dati,  di  cui  all'art.  2,  sono
raccolte e utilizzate al fine  di  rafforzare  i  controlli  connessi
all'erogazione  di   prestazioni   sociali   agevolate   condizionate
all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per  la  fruizione  illegittima
delle   medesime   prestazioni,   nonche'   per   le   attivita'   di
programmazione, monitoraggio e valutazione in  materia  di  politiche
sociali, secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 
  2. Alle informazioni della banca  dati  delle  prestazioni  sociali
agevolate accedono, per finalita'  di  controllo,  l'INPS,  l'Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i  medesimi  enti
possono accedere alle informazioni sulle  condizioni  economiche  del
nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito
dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.  In
particolare,  le  informazioni  della  banca  dati  sono   utilizzate
dall'INPS  al  fine  del  rafforzamento  del  sistema  dei  controlli
dell'ISEE,  mediante  la  costituzione,  sulla  base  di  indici   di
priorita' basati, tra l'altro, sul valore economico  e  la  tipologia
della prestazione, individuati con provvedimento  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, di liste selettive di  beneficiari  da
inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale. 
  3. Nei casi di  cui  all'art.  3,  comma  1,  il  valore  dell'ISEE
ricalcolato e' comunicato dall'INPS all'ente  erogatore  al  fine  di
verificare l'eventualita' che in base al nuovo ISEE  il  beneficiario
non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore  delle
prestazioni sociali  agevolate.  In  caso  di  esito  positivo  della
verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni  relative
alle motivazioni alla  base  del  nuovo  calcolo  dell'ISEE  ai  fini
dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38,  comma
3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato
in via  definitiva,  ovvero  ai  fini  della  richiesta  al  soggetto
interessato dei  chiarimenti  in  ordine  ai  motivi  della  rilevata
discordanza. 
  4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del  decreto  legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4  aprile  2012,
n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del  SISS,  anche
attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa,  le  informazioni
contenute nella  banca  dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,
integrate con il valore sintetico  dell'ISEE,  dell'ISR  e  dell'ISP,
nonche' con le informazioni sul  numero  dei  componenti  del  nucleo
familiare e relativa classe d'eta', in forma individuale ma prive  di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli  interessati
e  comunque  secondo  modalita'  che  rendono   questi   ultimi   non
identificabili, ai seguenti soggetti: 
    a) Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  ai  fini  di
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi,  nonche'  per  elaborazioni  a  fini
statistici, di ricerca e di studio; 
    b) Regioni e Province Autonome,  Comuni  e  altri  enti  pubblici
responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali
e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito  territoriale  di
azione,  per  fini  di  programmazione  delle   prestazioni   sociali
agevolate, oltre alle finalita' di cui alla lettera a). 
  5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali  e  alle  Regioni  e  Provincie  autonome  e'
altresi' fornito un campione contenente, oltre alle  informazioni  di
cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute  nella  DSU,  in
forma  individuale  ma  anonima,  rappresentativo  della  popolazione
inclusa nelle DSU del proprio  ambito  territoriale,  privo  di  ogni
riferimento che ne permetta il collegamento  con  gli  interessati  e
comunque  secondo   modalita'   che   rendono   questi   ultimi   non
identificabili sulla base di  apposita  valutazione  del  rischio  di
identificazione. 
  6. L'INPS fornisce al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  secondo  le
indicazioni  del  medesimo  ministero,  rappresentazioni   in   forma
aggregata dei dati ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa  sociale
nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 
  7. L'INPS, anche attraverso servizi  di  cooperazione  applicativa,
rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle  prestazioni  erogate
dal medesimo ente, le  informazioni,  corredate  di  codice  fiscale,
contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e
rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse.