Art. 4 Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonche' per le attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalita' di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorita' basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale. 3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato e' comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualita' che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza. 4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonche' con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'eta', in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalita' di cui alla lettera a). 5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome e' altresi' fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione. 6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse.