Art. 4 Diploma di specializzazione 1. Al termine del corso, il Diploma di specializzazione (DS) e' conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione) con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali nonche' dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.