Art. 4 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 3  possono  beneficiare,  nei  limiti
previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese  disponibili  ai
sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni  di
cui alle lettere a), b), c) e d) del  comma  341  dell'art.  1  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, consistenti in: 
    a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'art. 9; 
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui all'art. 11; 
    c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli  immobili
siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3
per l'esercizio dell'attivita' economica, di cui all'art. 12; 
    d) esonero dal versamento dei contributi  sulle  retribuzioni  da
lavoro dipendente di cui all'art. 13. 
  2. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  ai
sensi e alle condizioni del Regolamento (CE)  n.  1998/2006.  Ciascun
soggetto ammesso alle agevolazioni puo', pertanto, beneficiare  delle
esenzioni di cui al comma 1,  tenuto  conto  di  eventuali  ulteriori
agevolazioni gia' ottenute dall'impresa  a  titolo  di  «de  minimis»
nell'esercizio  finanziario  in  corso  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di  cui  all'art.  14  e  nei  due  esercizi  finanziari
precedenti, fino al limite massimo  di  200.000,00  euro,  ovvero  di
100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del  trasporto
su strada. 
  3. Le agevolazioni di cui al  comma  1  decorrono  dal  periodo  di
imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14.