Art. 4 Agevolazioni concedibili 1. I soggetti di cui all'art. 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'art. 9; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 11; c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita' economica, di cui all'art. 12; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'art. 13. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni puo', pertanto, beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14.