(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      (Formazione del registro) 
 
    1. E' istituito il registro dei  gestori  previsto  dall'articolo
50-quinquies, comma 2, del Testo Unico. 
    2. Al registro e' annessa una sezione speciale ove sono  annotate
le imprese di  investimento  e  le  banche  autorizzate  ai  relativi
servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima  dell'avvio
dell'operativita', lo svolgimento dell'attivita' di  gestione  di  un
portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.