Art. 4 
 
 
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e, per i profili  di  competenza,  con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro della  difesa,  acquisita  l'intesa  con  la
Conferenza unificata, sono definiti: 
    a) le modalita' di  applicazione  della  metodologia  di  calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I  della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
maggio 2010,  sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  tenendo
conto dei seguenti criteri generali: 
      1) la prestazione energetica degli edifici  e'  determinata  in
conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le  norme
predisposte  dal  CEN  a  supporto  della  direttiva  2010/31/CE,  su
specifico mandato della Commissione europea; 
      2) il fabbisogno energetico  annuale  globale  si  calcola  per
singolo servizio energetico, espresso in energia  primaria,  su  base
mensile. Con le stesse modalita' si determina  l'energia  rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema; 
      3)  si  opera  la  compensazione  mensile  tra   i   fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno  del  confine
del sistema, per vettore energetico e fino  a  copertura  totale  del
corrispondente vettore energetico consumato; 
      4)  ai  fini  della  compensazione  di  cui  al  numero  3,  e'
consentito  utilizzare  l'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma; 
    b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,  aggiornati
ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici
e unita' immobiliari, siano essi di  nuova  costruzione,  oggetto  di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche,  sulla
base  dell'applicazione  della   metodologia   comparativa   di   cui
all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri
generali: 
      1) i requisiti minimi rispettano  le  valutazioni  tecniche  ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi  costi  benefici  del
ciclo di vita economico degli edifici; 
      2)  in  caso  di  nuova  costruzione  e   di   ristrutturazione
importante,   i   requisiti   sono   determinati    con    l'utilizzo
dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia  edilizia
e delle fasce climatiche; 
      3) per le verifiche necessarie a garantire  il  rispetto  della
qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici
del fabbricato, in termini di indici  di  prestazione  termica  e  di
trasmittanze, e  parametri  complessivi,  in  termini  di  indici  di
prestazione energetica globale,  espressi  sia  in  energia  primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile. »; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della  Repubblica  ((
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, )) sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli  articoli
da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione  e  ispezione  degli  impianti
termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli  edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  e  degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione  energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di  climatizzazione  e  la
realizzazione di un sistema informativo coordinato  per  la  gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli  attestati  di  prestazione
energetica. (( Per  le  attivita'  propedeutiche  all'emanazione  dei
decreti di cui al primo periodo, di competenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico,  quest'ultimo  puo'  avvalersi  delle  competenze
dell'ENEA. Con gli stessi  decreti,  sono  individuate  modalita'  di
progettazione, installazione e manutenzione di sistemi  di  controllo
attivo, come i sistemi  di  automazione,  controllo  e  monitoraggio,
finalizzati al risparmio energetico»; )) 
  c) al comma 2, le  parole:  «  comma  1  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio» sono inserite le  seguenti:  «e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro della difesa». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 4 del citato decreto  legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  4.  Adozione  di  criteri   generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica. 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e,  per  i  profili   di
          competenza, con il Ministro della salute e con il  Ministro
          della  difesa,  acquisita  l'intesa   con   la   Conferenza
          unificata, sono definiti: 
                a) le modalita' di applicazione della metodologia  di
          calcolo delle prestazioni energetiche  e  l'utilizzo  delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai  paragrafi
          1 e  2  dell'allegato  I  della  direttiva  2010/31/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei seguenti criteri generali: 
              1)  la  prestazione   energetica   degli   edifici   e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
              2) il fabbisogno energetico annuale globale si  calcola
          per  singolo  servizio  energetico,  espresso  in   energia
          primaria, su base  mensile.  Con  le  stesse  modalita'  si
          determina l'energia rinnovabile  prodotta  all'interno  del
          confine del sistema; 
              3) si opera la compensazione mensile tra  i  fabbisogni
          energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del  sistema,  per  vettore  energetico  e  fino  a
          copertura  totale  del  corrispondente  vettore  energetico
          consumato; 
              4) ai fini della compensazione di cui al numero  3,  e'
          consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
          rinnovabili  all'interno  del  confine   del   sistema   ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
          aggiornati ogni cinque  anni,  in  materia  di  prestazioni
          energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano  essi
          di   nuova   costruzione,   oggetto   di   ristrutturazioni
          importanti o di riqualificazioni  energetiche,  sulla  base
          dell'applicazione  della  metodologia  comparativa  di  cui
          all'articolo  5  della  direttiva  2010/31/UE,  secondo   i
          seguenti criteri generali: 
              1)  i  requisiti  minimi  rispettano   le   valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
              2) in caso di nuova costruzione e  di  ristrutturazione
          importante, i requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo
          dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia
          edilizia e delle fasce climatiche; 
              3) per le verifiche necessarie a garantire il  rispetto
          della qualita' energetica  prescritta,  sono  previsti  dei
          parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
          prestazione  termica  e  di   trasmittanze,   e   parametri
          complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
          globale, espressi sia in energia  primaria  totale  che  in
          energia primaria non rinnovabile. 
              1-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988,  n.  400,  sono  aggiornate,  in  relazione
          all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17  della  direttiva
          2010/31/UE, le modalita' di  progettazione,  installazione,
          esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti  termici
          per la climatizzazione invernale ed estiva  degli  edifici,
          nonche'  i  requisiti  professionali   e   i   criteri   di
          accreditamento   per   assicurare   la   qualificazione   e
          l'indipendenza  degli  esperti  e  degli  organismi  a  cui
          affidare l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici e l'ispezione degli impianti di  climatizzazione  e
          la realizzazione di un sistema informativo  coordinato  per
          la gestione dei  rapporti  tecnici  di  ispezione  e  degli
          attestati  di  prestazione  energetica.  Per  le  attivita'
          propedeutiche all'emanazione dei decreti di  cui  al  primo
          periodo,  di  competenza  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico, quest'ultimo  puo'  avvalersi  delle  competenze
          dell'ENEA.  Con  gli  stessi  decreti,   sono   individuate
          modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di
          sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione,
          controllo  e   monitoraggio,   finalizzati   al   risparmio
          energetico. 
              2. I decreti di cui al comma  1-bis  sono  adottati  su
          proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e, per  i  profili  di  competenza,  con  il
          Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza
          unificata, sentiti il Consiglio nazionale  delle  ricerche,
          di seguito denominato CNR, l'Ente per le  nuove  tecnologie
          l'energia e l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il
          Consiglio  nazionale  consumatori  e  utenti,  di   seguito
          denominato CNCU.". 
              Si riporta il testo dell' articolo 17, comma  1,  della
          L. 23-8-1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). ". 
              La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo  del  19
          maggio  2010   in   materia   di   prestazione   energetica
          nell'edilizia (rifusione) , e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          dell'Unione Europea L 153/13 del 18 giugno 2010.