Art. 4 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura. 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente comma: (( «Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». )) 2. (( I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalita', entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. 2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. )) 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano strategie coordinate per (( l'unificazione )) delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute (( nel presente articolo )) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4-bis. (( All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'». 4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e' abrogata. 4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «90 milioni di euro, per l'anno 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534»; b) al quarto periodo, dopo le parole: «carattere finanziario» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». 4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, come modificato dalla presente legge: "Art. 15. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non e' considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo di lucro. Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo..''. Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.. Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 (Nuova disciplina del prezzo dei libri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Disciplina del prezzo dei libri. 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1. 3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e' consentita la possibilita' di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche' non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E' comunque fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. 4. La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) (abrogata). 5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita' . 6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.". Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O., come modificato dalla presente legge: "Art. 33. Disposizioni diverse. 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 1.113 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 , l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.".