Art. 4 Copia cartacea del referto digitale 1. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L'interessato puo' richiedere che la copia analogica del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, sia munita di contrassegno generato elettronicamente, che identifichi gli stessi in maniera univoca su tutto il territorio nazionale.