Art. 4 
 
 
                 Copia cartacea del referto digitale 
 
  1.  Resta  in  ogni  caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di
ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto  digitale  e,
ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. L'interessato puo' richiedere che la copia analogica del referto
digitale e, ove  opportuno,  del  reperto  digitale,  sia  munita  di
contrassegno generato elettronicamente, che identifichi gli stessi in
maniera univoca su tutto il territorio nazionale.