Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio  di  idonei  e
  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di  limitazioni  a  proroghe  di
  contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  rispondere  ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»  e  le
parole «di cui alla lettera d),  del  comma  1,  dell'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»; 
  (( a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per prevenire fenomeni di  precariato,  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con  i  vincitori  e  gli
idonei delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a
tempo indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo  3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;
)) 
  b) dopo il  comma  5-bis  sono  aggiunti  i  seguenti:  «5-ter.  Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi  restando  per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1,  la  facolta'  di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo  determinato  esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui  al  comma  2  e  il  divieto  di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a  tempo
indeterminato. 
  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato.»; 
  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  le  parole:  «Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater.». 
  (( 3. Per le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: 
  a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,    nella    stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei  collocati
nelle proprie graduatorie  vigenti  e  approvate  a  partire  dal  1°
gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo
un criterio di equivalenza. 
  3-bis.  Per  la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'  comunque
necessaria   la   previa   attivazione   della   procedura   prevista
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del
personale eccedentario. 
  3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei  delle  graduatorie
di  cui  al  comma   3   del   presente   articolo   l'applicabilita'
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350. 
    
  3-quater.  L'assunzione  dei  vincitori  e  degli   idonei,   nelle
procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma  3  e
non ancora concluse alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' subordinata  alla  verifica  del
rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
  3- quinquies . A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei
dirigenti  e  delle  figure   professionali   comuni   a   tutte   le
amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica, nella ricognizione  del  fabbisogno,  verifica  le
vacanze riguardanti le sedi  delle  amministrazioni  ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel
rispetto del regime delle assunzioni a tempo  indeterminato  previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale  solo  attingendo
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino  al  loro  esaurimento,  provvedendo  a
programmare  le  quote  annuali  di  assunzioni.  Restano  ferme   le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle  in
materia   di   corso-concorso   bandito   dalla   Scuola    nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 
  3- sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3- quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione. 
  3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui  al  comma  3-
quinquies, il  bando  di  concorso  puo'  fissare  un  contributo  di
ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non  superiore
a 10 euro. )) 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di (( entrata  in
vigore  ))  del  presente  decreto,  relative  alle   amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata  fino
al (( 31 dicembre 2016 )). 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, al fine di individuare  quantitativamente,  tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i  vincitori  e
gli  idonei  collocati  in  graduatorie   concorsuali   vigenti   per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  hanno  maturato  i  requisiti  di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8,  avvia,  entro  il  30  settembre  2013,   apposito   monitoraggio
telematico  con  obbligo,  per  le  pubbliche   amministrazioni   che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e  8,
di fornire le informazioni richieste. (( I dati  ottenuti  a  seguito
del monitoraggio  telematico  di  cui  al  primo  periodo  sono  resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento
della funzione pubblica )). Al fine di  ridurre  presso  le  medesime
pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a  tempo
determinato,  favorire  l'avvio  di  nuove  procedure  concorsuali  e
l'assunzione di coloro che  sono  collocati  in  posizione  utile  in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato,  in  coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e  dei
principi  costituzionali  sull'adeguato  accesso  dall'esterno,   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, (( da adottare entro il 30 marzo 2014,
)) nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono
definiti, per il perseguimento delle predette finalita',  criteri  di
razionale distribuzione delle risorse  finanziarie  connesse  con  le
facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e (( fino al 31 dicembre 2016, )) al fine di favorire una maggiore  e
piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'  acquisita   dal
personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo,
ridurre  il  numero  dei  contratti  a  termine,  le  amministrazioni
pubbliche  possono  bandire,  nel  rispetto  del  limite  finanziario
fissato dall'articolo 35, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, a garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,
nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione  vigente
e, per le  amministrazioni  interessate,  previo  espletamento  della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.   165,   e   successive   modificazioni,   procedure
concorsuali,  per  titoli  ed   esami,   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate  esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'  a  favore
di coloro che alla data di pubblicazione della legge  di  conversione
del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il  bando,
con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di
diretta collaborazione degli organi politici.  ((  Il  personale  non
dirigenziale delle province, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui  al
presente  comma  indetta  da  un'amministrazione  avente   sede   nel
territorio provinciale, anche se non dipendente  dall'amministrazione
che emana il bando )). Le procedure  selettive  di  cui  al  presente
comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali
((  relative  agli  anni  2013,  2014,  2015   e   2016   )),   anche
complessivamente considerate, in  misura  non  superiore  al  50  per
cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35,  comma  3-bis,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Le  graduatorie
definite in esito alle medesime procedure sono  utilizzabili  ((  per
assunzioni nel quadriennio  2013-2016  ))  a  valere  sulle  predette
risorse. Resta ferma per il comparto scuola la  disciplina  specifica
di settore. 
  (( 6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per  il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,». 
  6-ter. All'articolo 2,  comma  4-duodecies,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, le parole: «siano in  servizio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «siano in effettivo servizio». 
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e  2016,  le  regioni  e  i
comuni che hanno proceduto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a  indire  procedure  selettive
pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente  articolo  e  in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse  finanziarie
disponibili, fermo restando il rispetto delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi  assunzionali
e in materia di contenimento della spesa  complessiva  di  personale,
procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,  del
personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato, sottoscritto a  conclusione  delle  procedure  selettive
precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more  delle  procedure  di
cui al presente comma, le regioni e i comuni possono  prorogare,  nel
rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato di cui al  periodo  precedente  fino  alla
conclusione delle  procedure  stesse  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2016. )) 
  7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 (( sono di  norma
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti  di
lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione )),  tenuto  conto
dell'effettivo fabbisogno di personale e  delle  risorse  finanziarie
dedicate. 
  8. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri (( che contemperano
l'anzianita'  anagrafica,  l'anzianita'  di  servizio  e  i   carichi
familiari )). A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e  ((  fino  al  31  dicembre  2016  )),  gli  enti
territoriali  che  hanno  vuoti  in   organico   relativamente   alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del  loro  fabbisogno  e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,  procedono,  in
deroga a quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1o  dicembre  1997,  n.  468,  all'assunzione  a   tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando  una  specifica
richiesta alla Regione competente. 
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39,  comma  1,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, (( riferita agli  anni  dal  2013  al
2016 )), prevedono  di  effettuare  procedure  concorsuali  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma  6  del  presente  articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia (( e, in particolare, dei limiti massimi
della spesa annua per la stipula dei contratti  a  tempo  determinato
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122 )), i contratti di lavoro a tempo determinato  dei  soggetti  che
hanno  maturato,  alla  data  di  ((  pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto )), almeno tre anni di servizio alle
proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione  al
proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ((
e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti  )),  indicati   nella
programmazione triennale  di  cui  al  precedente  periodo,  fino  al
completamento delle procedure concorsuali e comunque (( non oltre  il
31 dicembre 2016. Fermo restando il  divieto  previsto  dall'articolo
16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2014 i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato per le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze  di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di  cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di  personale.  Per
le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga
al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive   modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato  in  specifici
progetti  di  ricerca  finanziati   con   le   predette   risorse   e
limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 
  9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e
dei termini di cui  al  comma  9  del  presente  articolo,  i  limiti
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,   e   successive   modificazioni,   possono   essere    derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,  nonche'  dagli  enti
territoriali compresi nel territorio delle  stesse,  a  valere  sulle
risorse  finanziarie  aggiuntive  appositamente   individuate   dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno. 
  9-ter. Per assicurare il mantenimento  dei  necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate
al personale individuato dalle disposizioni di cui ai  commi  4  e  5
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85,  nel  rispetto
dei requisiti soggettivi di cui al comma  6  del  presente  articolo.
Fino al completamento della procedura  assunzionale,  alla  quale  si
applica  il  limite  del  50  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e
finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a),  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  che  sono
annualmente  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno. )) 
  10. Le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali,  tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9  nel  rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e  ((  tenuto  conto  ))  dei
criteri definiti con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui al comma 5.  Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, tenuto  conto  dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla
normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8  e  9,
anche con riferimento alle (( professionalita' del Servizio sanitario
nazionale )), con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
da adottare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. (( Nel decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno  previste
specifiche disposizioni per il personale  dedicato  alla  ricerca  in
sanita', finalizzate anche all'individuazione,  quali  requisiti  per
l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e  post  laurea
in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in
servizio presso il pronto soccorso delle  aziende  sanitarie  locali,
con almeno 5 anni  di  prestazione  continuativa,  ancorche'  non  in
possesso   della   specializzazione   in   medicina    e    chirurgia
d'accettazione e d'urgenza. )) Resta comunque salvo  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368. 
  ((  10-bis.  In  considerazione   dei   vincoli   di   bilancio   e
assunzionali,  nonche'  dell'autonomia  organizzativa  dell'INPS,  le
liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5,  comma  12,
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate
in liste speciali ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i
medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto  e  che  risultavano
gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. 
  10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,  dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) .
- 1 . I comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, assumono, alla data  del  1°  gennaio  2014,  la
personalita' giuridica di diritto privato,  sono  disciplinati  dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di  promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.  Entro  venti
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i
predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni  di
carattere organizzativo, possono  chiedere  al  Presidente  nazionale
della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014,  del
termine  di  assunzione  della  personalita'  giuridica  di   diritto
privato. Sulla base  delle  istanze  pervenute,  il  Presidente,  nei
successivi  dieci  giorni,  trasmette,  ai  fini   della   successiva
autorizzazione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la  finanza  pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 
  2. I comitati locali e provinciali, costituiti in  associazioni  di
diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e  passivi  ai
comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti  relativi  alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali  e  organi  del
Servizio sanitario nazionale. 
  3. Il personale con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  in
servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il  passaggio
al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione  da  parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio  in  mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche.  Resta  in  ogni  caso  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8.  I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della  salute,  di  concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione  nonche',   per   quanto   di
competenza, con  il  Ministro  della  difesa,  sono  disciplinate  le
modalita' organizzative  e  funzionali  dell'Associazione  anche  con
riferimento alla sua base associativa privatizzata. 
  4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri  a  loro
totale  carico,  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di  attivita'
in regime convenzionale ovvero nell'ambito  di  attivita'  finanziate
con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". 
  10-quater . Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
  b)  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
  c)  le  parole:  «31  dicembre  2013»,  ovunque   ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  d) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «1o gennaio 2017». 
  10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ",  2012,  2013  e  2014";  dopo  le  parole:  "dell'avanzo
accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti:  "sia  del
comitato centrale  che  del  consolidato";  dopo  le  parole:  "sara'
approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ",  il  2013  e  il
2014"; dopo le parole: "per le esigenze del  bilancio  di  previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
  10- sexies. All'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole:  "per  gli  anni
2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013
e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli  anni  2012,  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".  
  10- septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    
  «2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica,  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai  pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  dai   medici   della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico  nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si  avvalgono  dell'esame  clinico  e  degli  accertamenti,   incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto  del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale  degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". )) 
  11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli (( enti locali )), le deroghe di cui al  presente
comma si applicano, nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  dei
vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa  per  il
personale e il regime delle assunzioni, anche al  relativo  personale
educativo e scolastico». 
  12. All'articolo 114,  comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  «ed  educativi,»
sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,». 
  13. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga  o  il  rinnovo  dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del  sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le  risorse  finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia  di
contenimento della spesa complessiva di personale. 
  14. Per  le  finalita'  di  cui  al  ((  comma  13  )),  il  comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a  tempo
determinato   previsti   dall'articolo   2,   comma   3-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  avvalendosi  del
sistema  derogatorio  previsto  dall'articolo  7,  comma  6-ter,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni  2014  e  2015,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun  anno  a
valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando  il  rispetto
del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia
di contenimento della spesa complessiva di personale. 
  . 
  15. La disposizione dell'articolo  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre  2011  n.  183,  si  applica  anche  ai  concorsi   per   il
reclutamento del personale  di  magistratura.  Le  entrate  derivanti
dalla disposizione di cui al (( primo periodo del presente comma  )),
relativamente ai  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  di
magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia. 
  (( 16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,  le  parole:  ",  gli  enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e gli enti pubblici non economici"  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'  concessa,  in  sede  di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per  gli
enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  l'autorizzazione  di  cui  al
presente  comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
triennali di attivita' e del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4,  del
medesimo decreto. 
  16-bis.  All'articolo  55-septies,   comma   5-ter,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    
  a) le parole: «l'assenza e'  giustificata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il permesso e' giustificato»; 
    
  b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti:  «,
anche in ordine all'orario,»; 
    
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  o  trasmessa  da
questi ultimi mediante posta elettronica». 
  16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «L'individuazione
dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e  la  relativa
assegnazione  alle  singole  camere  di  commercio  delle  unita'  di
personale da assumere e' stabilita con decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da  un'apposita
commissione, costituita senza oneri  presso  il  medesimo  Ministero,
composta da cinque componenti: due in  rappresentanza  del  Ministero
dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione  di  presidente,
uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  ed  uno  in  rappresentanza  di
Unioncamere. Dalle disposizioni del  periodo  precedente  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  36,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz.  Uff.  9
          maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Articolo  36  (Utilizzo   di   contratti   di   lavoro
          flessibile) 
              1. Per le esigenze connesse con il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
              2.   Per   rispondere   ad   esigenze   di    carattere
          esclusivamente temporaneo o eccezionale le  amministrazioni
          pubbliche  possono  avvalersi  delle   forme   contrattuali
          flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del   personale
          previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
          lavoro  subordinato  nell'impresa,   nel   rispetto   delle
          procedure  di  reclutamento  vigenti.  Ferma  restando   la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70 del  decreto  legislativo
          n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in
          applicazione di quanto previsto dal decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3  del  decreto-legge
          30 ottobre 1984, n.  726,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16  del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.  451,  dal
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  per  quanto
          riguarda  la  somministrazione  di  lavoro  ed  il   lavoro
          accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, nonche' da ogni  successiva  modificazione  o
          integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
          individuazione dei contingenti di  personale  utilizzabile.
          Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di  lavoro
          per l'esercizio di funzioni direttive e  dirigenziali.  Per
          prevenire  fenomeni  di   precariato   le   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  al  presente  decreto,   nel   rispetto
          dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, sottoscrivono contratti  a  tempo  determinato  con  i
          vincitori e gli idonei delle  proprie  graduatorie  vigenti
          per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E'  consentita
          l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la
          salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e
          degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. 
              5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo
          6 settembre  2001,  n.  368  si  applicano  alle  pubbliche
          amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti   i   settori
          l'obbligo  di  rispettare  il  comma  1,  la  facolta'   di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 61,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2004), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2003, n. 299, S.O.: 
              "61. I termini di validita' delle  graduatorie  per  le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che per l'anno  2004  sono  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni sono prorogati  di  un  anno.  La  durata  delle
          idoneita'  conseguite  nelle   procedure   di   valutazione
          comparativa  per  la  copertura  dei  posti  di  professore
          ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio  1998,  n.
          210, e successive modificazioni, e'  prorogata  per  l'anno
          2004. In attesa  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 9 della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  le
          amministrazioni pubbliche  ivi  contemplate,  nel  rispetto
          delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
          71, possono  effettuare  assunzioni  anche  utilizzando  le
          graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate   da   altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate.". 
              - Si  riporta  l'epigrafe  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n.  368,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9
          ottobre 2001, n. 235: 
              "Decreto  legislativo  6  settembre   2001,   n.   368.
          Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa  all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          modificato dalla presente legge : 
              "6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2004, n. 191, e' soppresso. Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "4. Le determinazioni relative all'avvio  di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
          subordinato  all'emanazione   di   apposito   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  33,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Articolo  33  (Eccedenze  di  personale  e   mobilita'
          collettiva) 
              1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
          soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
          relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla   situazione
          finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
          dall'articolo 6, comma 1,  terzo  e  quarto  periodo,  sono
          tenute ad osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo dandone immediata  comunicazione  al  Dipartimento
          della funzione pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono  alla
          ricognizione  annuale  di  cui  al  comma  1  non   possono
          effettuare assunzioni o instaurare rapporti di  lavoro  con
          qualunque tipologia di contratto  pena  la  nullita'  degli
          atti posti in essere. 
              3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo da parte del  dirigente  responsabile  e'
          valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 
              4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente  articolo
          il  dirigente   responsabile   deve   dare   un'informativa
          preventiva alle rappresentanze  unitarie  del  personale  e
          alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. 
              5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
          personale in situazione  di  soprannumero  o  di  eccedenza
          nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
          ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro
          o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero   presso   altre
          amministrazioni, previo accordo  con  le  stesse,  comprese
          nell'ambito della regione  tenuto  anche  conto  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 29,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni al di fuori del territorio  regionale
          che, in relazione  alla  distribuzione  territoriale  delle
          amministrazioni o alla situazione del mercato  del  lavoro,
          sia  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali.   Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
              7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153.". 
              - Si riporta  l'epigrafe  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 aprile 2013, n.  70,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146: 
              "Decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile
          2013, n. 70. Regolamento recante riordino  del  sistema  di
          reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle
          Scuole pubbliche di formazione, a  norma  dell'articolo  11
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  35,  comma  3-bis,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "3-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nell'amministrazione che emana il bando.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 519 e 558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2007), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "519. Per l'anno 2007 una quota pari al  20  per  cento
          del  fondo  di  cui  al  comma  513   e'   destinata   alla
          stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
          servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche  non
          continuativi, o che consegua tale requisito  in  virtu'  di
          contratti  stipulati  anteriormente  alla   data   del   29
          settembre 2006 o che sia stato in servizio per  almeno  tre
          anni, anche non  continuativi,  nel  quinquennio  anteriore
          alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
          faccia  istanza,  purche'  sia   stato   assunto   mediante
          procedure selettive di natura  concorsuale  o  previste  da
          norme di legge.  Alle  iniziative  di  stabilizzazione  del
          personale assunto a tempo  determinato  mediante  procedure
          diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
          Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
          cui al presente comma, e prioritariamente del personale  di
          cui all'articolo 23, comma 1,  del  decreto  legislativo  8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,   in
          servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della  conclusione
          delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
          comma, la  stabilizzazione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  consentita  al
          personale che risulti iscritto negli appositi  elenchi,  di
          cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139, da almeno tre anni ed abbia  effettuato  non  meno  di
          centoventi giorni di servizio.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti
          ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  sono  stabiliti  i
          criteri,  il  sistema  di  selezione,   nonche'   modalita'
          abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
          al presente comma sono autorizzate secondo le modalita'  di
          cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              558. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
          il rispetto delle regole del patto di  stabilita'  interno,
          possono procedere, nei  limiti  dei  posti  disponibili  in
          organico,   alla   stabilizzazione   del   personale    non
          dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno  tre
          anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
          in virtu' di contratti stipulati  anteriormente  alla  data
          del 29 settembre 2006 o  che  sia  stato  in  servizio  per
          almeno tre anni, anche non  continuativi,  nel  quinquennio
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, nonche' del personale di cui al comma 1156,  lettera
          f), purche' sia stato assunto mediante procedure  selettive
          di natura concorsuale o previste da norme  di  legge.  Alle
          iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
          determinato mediante procedure diverse si  provvede  previo
          espletamento di prove selettive." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 90,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2008), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              "90.  Fermo  restando  che  l'accesso  ai  ruoli  della
          pubblica   amministrazione    e'    comunque    subordinato
          all'espletamento   di   procedure   selettive   di   natura
          concorsuale o previste da norme di legge e fatte  salve  le
          procedure di stabilizzazione di cui all' articolo 1,  comma
          519, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  gli  anni
          2008 e 2009: 
              a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
          non economici e gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, possono ammettere alla  procedura
          di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma 526, della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  anche  il  personale  che
          consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti
          in virtu' di contratti stipulati  anteriormente  alla  data
          del 28 settembre 2007; 
              b)  le  amministrazioni  regionali  e  locali   possono
          ammettere alla procedura di  stabilizzazione  di  cui  all'
          articolo 1, comma 558, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296,  anche  il  personale  che  consegua  i  requisiti  di
          anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di  contratti
          stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2012, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
              "166. Al fine di  assicurare  efficaci  e  continuativi
          livelli di vigilanza per la tutela  degli  investitori,  la
          salvaguardia della  trasparenza  e  della  correttezza  del
          sistema finanziario, la Consob, nell'ambito  dell'autonomia
          del proprio ordinamento, adotta tutte le  misure  attuative
          della presente  legge  e  delle  connesse  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica di propria  competenza,  a  tal
          fine anche  avvalendosi,  per  il  personale  in  effettivo
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, delle facolta' di cui
          all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con  le  modalita'  di
          selezione  pubblica  ivi  previste,   e   4-terdecies   del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  Ai  soli
          fini di quanto previsto ai  fini  del  presente  comma,  si
          applica  l'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122.
          Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo  2,  comma
          4-duodecies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, e' soppresso.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 31 agosto 2013, n. 204: 
              "6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2015,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato  dall'articolo  35,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo
          3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'
          a favore di coloro che alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque  anni,
          almeno  tre  anni  di  servizio  con  contratto  di  lavoro
          subordinato   a   tempo   determinato    alle    dipendenze
          dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
          ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di  diretta
          collaborazione  degli   organi   politici.   Le   procedure
          selettive di cui al presente comma possono  essere  avviate
          solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
          2013, 2014 e 2015, anche complessivamente  considerate,  in
          misura non superiore al 50  per  cento,  in  alternativa  a
          quelle di cui all'articolo 35,  comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie  definite
          in esito alle  medesime  procedure  sono  utilizzabili  per
          assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere  sulle  predette
          risorse. Resta ferma per il comparto scuola  la  disciplina
          specifica di settore.". 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   2,   comma
          4-duodecies,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.   35
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 16 marzo  2005,  n.  62,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo
          2005, n. 35, recante disposizioni urgenti  nell'ambito  del
          Piano di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
          territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
          di procedura civile in materia di processo di cassazione  e
          di  arbitrato  nonche'  per  la  riforma   organica   della
          disciplina delle procedure concorsuali),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "4-duodecies. Al fine di  assicurare  un  efficiente  e
          stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
          dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato,  che
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto siano in effettivo  servizio,  possono
          essere inquadrati in ruolo, in qualifica  corrispondente  a
          quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito
          esame-colloquio, tenuto da una Commissione  presieduta  dal
          Presidente o da un Commissario della CONSOB e  composta  da
          due  docenti  universitari  o  esperti  nelle  materie   di
          competenza istituzionale della CONSOB.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2007), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "560. Per il triennio 2007-2009 le  amministrazioni  di
          cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale
          a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni  previste
          dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive
          riservano una quota non  inferiore  al  60  per  cento  del
          totale dei posti programmati ai soggetti con i quali  hanno
          stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata
          e continuativa, esclusi gli incarichi di  nomina  politica,
          per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta  alla
          data del 29 settembre 2006.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010,  n.
          125, S.O., convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2010,   n.   122   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          recante  misure  urgenti  in  materia  di   stabilizzazione
          finanziaria  e  di  competitivita'  economica),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.: 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
          modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili,  a
          norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17  maggio  1999,
          n. 144), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82: 
              "1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano,
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,   ai
          soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente  utili
          e  che  abbiano  effettivamente  maturato  dodici  mesi  di
          permanenza in tali attivita' nel  periodo  dal  1°  gennaio
          1998 al 31 dicembre 1999.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della
          delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno  1997,
          n. 196, in  materia  di  interventi  a  favore  di  giovani
          inoccupati nel Mezzogiorno), pubblicato nella Gazz. Uff. 27
          agosto 1997, n. 199: 
              "1. I lavori di pubblica  utilita'  sono  attivati  nei
          settori dei servizi  alla  persona,  della  salvaguardia  e
          della cura dell'ambiente e del territorio,  dello  sviluppo
          rurale  e   dell'acquacoltura,   del   recupero   e   della
          riqualificazione degli spazi urbani e dei  beni  culturali.
          Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con  decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
          la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il  31
          agosto 1997.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
          del lavoro), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo  1987,  n.
          51, S.O.: 
              "16. (Disposizioni concernenti  lo  Stato  e  gli  enti
          pubblici) 
              1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale, e quelli che svolgono attivita' in  una  o  piu'
          regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
          effettuano le assunzioni dei lavoratori da  inquadrare  nei
          livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
          il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
          dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli
          iscritti nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle  di
          mobilita', che abbiano  la  professionalita'  eventualmente
          richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego.  Essi  sono  avviati  numericamente  alla  sezione
          secondo l'ordine delle graduatorie risultante  dalle  liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti. 
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento  nella  graduatoria
          nella nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato. 
              3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla  base  delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 4. 
              4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale. 
              5. Le Amministrazioni centrali dello  Stato,  gli  enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste. 
              6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica. 
              7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  hanno
          valore di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione
          delle regioni a statuto ordinario. 
              8. Sono escluse dalla disciplina del presente  articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati. 
              9. ...". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  4,  del
          decreto legislativo 1  dicembre  1997,  n.  468  (Revisione
          della disciplina sui  lavori  socialmente  utili,  a  norma
          dell'articolo  22  della  L.  24  giugno  1997,  n.   196),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5: 
              "4. Ai lavoratori di cui al comma 1,  gli  stessi  enti
          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
          per cento dei posti  da  ricoprire  mediante  avviamenti  a
          selezione di cui all'articolo 16 della  legge  28  febbraio
          1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 1,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "1. Al fine di assicurare le esigenze di  funzionalita'
          e di ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento
          dei   servizi   compatibilmente   con   le   disponibilita'
          finanziarie e di bilancio,  gli  organi  di  vertice  delle
          amministrazioni pubbliche sono tenuti  alla  programmazione
          triennale del fabbisogno di  personale,  comprensivo  delle
          unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012,  n.  156,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  recante  disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, S.O.: 
              "9. Nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni  di
          riduzione  e  razionalizzazione  delle  Province  e'  fatto
          comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2006), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2005, n. 302, S.O.: 
              "188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore  di
          sanita' (ISS),  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul   lavoro   (INAIL),   l'Agenzia
          nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGE.NA.S),
          l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  l'Agenzia  spaziale
          italiana  (ASI),   l'Agenzia   nazionale   per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per
          le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad   ordinamento
          speciale e per gli istituti  zooprofilattici  sperimentali,
          sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
          e la stipula di contratti di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca  e  di
          innovazione tecnologica ovvero di progetti  finalizzati  al
          miglioramento di servizi anche didattici per gli  studenti,
          i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci   di
          funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli
          enti  o  del  Fondo  di   finanziamento   ordinario   delle
          universita', fatta eccezione per quelli finanziati  con  le
          risorse premiali  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
          decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti  in
          tema di sospensione  dell'imposta  municipale  propria,  di
          rifinanziamento di ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
          proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso  le
          pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli  stipendi
          dei parlamentari  membri  del  Governo),  pubblicato  nella
          Gazz.  Uff.  21  maggio  2013,  n.  117,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18   luglio   2013,   n.   85
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti  in  tema
          di  sospensione   dell'imposta   municipale   propria,   di
          rifinanziamento di ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
          proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso  le
          pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli  stipendi
          dei parlamentari  membri  del  Governo),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 19 luglio 2013, n. 168: 
              "4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24  dicembre
          2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
              4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione,  negli
          asili  nido  e  nelle  scuole  dell'infanzia   degli   enti
          comunali, i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  del
          personale  educativo   e   scolastico,   sottoscritti   per
          comprovate esigenze temporanee o  sostitutive  in  coerenza
          con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o
          rinnovati  fino  al  31  luglio  2014,  anche   in   deroga
          all'articolo 5, comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni,  per  i
          periodi strettamente necessari a garantire  la  continuita'
          del servizio e nei limiti delle  risorse  gia'  disponibili
          nel bilancio dell'ente locale, in ogni  caso  nel  rispetto
          dei vincoli stabiliti dal patto  di  stabilita'  interno  e
          della vigente normativa volta al contenimento  della  spesa
          complessiva   per   il   personale   negli   enti   locali.
          L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,  primo
          periodo, del citato decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n.  368,  si  applica  anche  per  i  contratti   a   tempo
          determinato di cui al presente comma. 
              5. Il termine di cui all'articolo 1, comma  410,  primo
          periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato
          al  31  dicembre  2013,  fermo  restando  quanto   disposto
          dall'articolo 2, comma 6,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno
          2013 e' assegnata all'apposito  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,  della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive e dell'usura),  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  3
          marzo 1999, n. 51: 
              "1. E' istituito presso il  Ministero  dell'interno  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive. Il Fondo e' alimentato da: 
              a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
          premi assicurativi, raccolti nel  territorio  dello  Stato,
          nei rami incendio,  responsabilita'  civile  diversi,  auto
          rischi diversi e furto, relativi ai contratti  stipulati  a
          decorrere dal 1° gennaio 1990; 
              b)  un  contributo  dello  Stato  determinato   secondo
          modalita' individuate dalla legge, nel  limite  massimo  di
          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata, unita' previsionale  di  base  1.1.11.1,  del
          bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   il   1998   e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; 
              c) una quota pari alla meta' dell'importo, per  ciascun
          anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
          una quota pari ad un terzo dell'importo del  ricavato,  per
          ciascun anno, delle vendite disposte a norma  dell'articolo
          2-undecies della suddetta legge n. 575 del  1965,  relative
          ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in  azienda
          confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  4-ter,
          del  decreto  legislativo  6   settembre   2001,   n.   368
          (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9  ottobre
          2001, n. 235: 
              "4-ter.  Nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   che
          limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
          il personale e il regime  delle  assunzioni,  sono  esclusi
          dall'applicazione del presente decreto i contratti a  tempo
          determinato del personale sanitario del  medesimo  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti,  in
          considerazione della necessita' di  garantire  la  costante
          erogazione dei servizi sanitari e il rispetto  dei  livelli
          essenziali di assistenza. La proroga dei contratti  di  cui
          al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
          caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  12,  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti  in
          materia previdenziale e sanitaria  e  per  il  contenimento
          della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della
          pubblica amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini),
          pubblicato nella Gazz. Uff.  12  settembre  1983,  n.  250,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge 12 settembre 1983,  n.  463,  recante  misure
          urgenti in materia  previdenziale  e  sanitaria  e  per  il
          contenimento della spesa pubblica,  disposizioni  per  vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1983,  n.
          310: 
              "12.  Per  l'effettuazione  delle  visite  mediche   di
          controllo  dei  lavoratori   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  sentiti  gli   ordini   dei   medici,
          istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
          medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
          e da medici liberi professionisti, ai  quali  possono  fare
          ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.". 
              "Il Decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178.
          (Riorganizzazione dell'Associazione  italiana  della  Croce
          Rossa (C.R.I.), a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183),e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  19
          ottobre 2012, n. 245:". 
              - Si riporta l'epigrafe della legge 7 dicembre 2000, n.
          383, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300: 
              "Legge  7  dicembre  2000,  n.  383.  Disciplina  delle
          associazioni di promozione sociale.". 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 3, del citato  decreto
          legislativo 28 settembre  2012,  n.  178,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "3. Il  Commissario  della  CRI  ovvero  il  Presidente
          nazionale  sono  autorizzati  ad  utilizzare,  escluse   le
          risorse derivanti da raccolte  fondi  finalizzate,  nonche'
          escluse le risorse provenienti dal Ministero  della  Difesa
          per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e  destinate  ai
          Corpi Ausiliari delle  Forze  Armate,  la  quota  vincolata
          dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato
          centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, per il ripiano  immediato  di  debiti
          anche a carico dei bilanci  dei  comitati  con  riferimento
          all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello
          che sara' approvato per il ,2012, il 2013 e il 2014  e  per
          le esigenze del bilancio di previsione 2013 e 2014, nonche'
          ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui  all'articolo
          4, comma 1, lettera c), a garanzia  di  mutui,  prestiti  o
          anticipazioni per fronteggiare carenze  di  liquidita'  per
          spese obbligatorie e inderogabili.". 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 1, del citato  decreto
          legislativo 28 settembre  2012,  n.  178,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "1. A decorrere dal 1° gennaio 2014  sono  abrogati  il
          decreto-legge 19 novembre 2004,  n.  276,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2005,  n.  1,  fatto
          salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
          Repubblica 31  luglio  1980,  n.  613,  e  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
          Fino  alla  predetta   data   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  97  del  2005.
          Restano  ferme  per  gli  anni  2012,  2013   e   2014   le
          disposizioni vigenti in materia di contributi a carico  del
          bilancio dello Stato in favore della CRI.  Le  disposizioni
          di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla  CRI  per
          gli anni 2012, 2013 e 2014,  nonche'  per  quanto  riguarda
          l'erogazione dei fondi,  di  cui  al  secondo  periodo  del
          predetto comma, di competenza dell'anno 2011.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   42-bis   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff.
          21   giugno   2013,   n.   144,   S.O.,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per  il
          rilancio dell'economia), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  20
          agosto 2013, n. 194, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "1. Al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
          promuovendo la pratica sportiva, per non gravare  cittadini
          e  Servizio  sanitario  nazionale  di   ulteriori   onerosi
          accertamenti e certificazioni, e'  soppresso  l'obbligo  di
          certificazione per l'attivita' ludico-motoria e  amatoriale
          previsto dall'articolo 7, comma 11,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n.  189,  e  dal  decreto  del
          Ministro della salute  24  aprile  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 
              2.  I  certificati   per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica di cui all'articolo 3  del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013  sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico degli accertamenti  incluso  l'elettrocardiogramma,
          secondo linee guida  approvate  con  decreto  del  Ministro
          della salute, su proposta della Federazione nazionale degli
          ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il
          Consiglio  superiore  di   sanita'.   Dall'attuazione   del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministro della salute  24  aprile  2013  (Disciplina  della
          certificazione dell'attivita'  sportiva  non  agonistica  e
          amatoriale e linee guida sulla dotazione  e  l'utilizzo  di
          defibrillatori  semiautomatici   e   di   eventuali   altri
          dispositivi salvavita),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20
          luglio 2013, n. 169: 
              "Art.  3  (Definizione  di   attivita'   sportiva   non
          agonistica. Certificazione) 
              1. Si definiscono attivita'  sportive  non  agonistiche
          quelle praticate dai seguenti soggetti: 
              a) gli alunni che  svolgono  attivita'  fisico-sportive
          organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito   delle
          attivita' parascolastiche; 
              b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal  CONI,
          da societa' sportive affiliate  alle  Federazioni  sportive
          nazionali,  alle  Discipline  associate,   agli   Enti   di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  che  non  siano
          considerati  atleti   agonisti   ai   sensi   del   decreto
          ministeriale 18 febbraio 1982; 
              c)  coloro   che   partecipano   ai   giochi   sportivi
          studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 
              2. I praticanti di attivita' sportive  non  agonistiche
          si sottopongono a controllo medico  annuale  che  determina
          l'idoneita' a  tale  pratica  sportiva.  La  certificazione
          conseguente  al  controllo  medico  attestante  l'idoneita'
          fisica alla pratica  di  attivita'  sportiva  di  tipo  non
          agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale  o
          dal pediatra di  libera  scelta,  relativamente  ai  propri
          assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport
          su apposito modello predefinito (allegato C). 
              3. E'  obbligatoria  la  preventiva  misurazione  della
          pressione    arteriosa    e    l'effettuazione    di     un
          elettrocardiogramma  a  riposo,   refertato   secondo   gli
          standard professionali esistenti. 
              4. In caso di sospetto diagnostico  o  in  presenza  di
          patologie croniche e conclamate e' raccomandato  al  medico
          certificatore di  avvalersi  della  consulenza  del  medico
          specialista in medicina dello sport e, secondo il  giudizio
          clinico, dello specialista di branca.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  4-bis,
          del citato decreto legislativo 6 settembre  2001,  n.  368,
          come modificato dalla presente legge: 
              "4-bis. Stante quanto stabilito dalle  disposizioni  di
          cui all' articolo 40, comma  1,  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo  4,
          comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e  all'
          articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  sono  altresi'  esclusi   dall'applicazione   del
          presente decreto i contratti a tempo determinato  stipulati
          per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
          ed ATA, considerata la necessita' di garantire la  costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma  4-bis,  del  presente  decreto.  Per  assicurare  il
          diritto all'educazione, negli asili  nidi  e  nelle  scuole
          dell'infanzia degli enti  locali,  le  deroghe  di  cui  al
          presente comma si applicano,  nel  rispetto  del  patto  di
          stabilita' e dei vincoli finanziari che  limitano  per  gli
          enti locali la spesa per il personale  e  il  regime  delle
          assunzioni,  anche  al  relativo  personale   educativo   e
          scolastico". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 114,  comma  5-bis,
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre  2000,  n.  227,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali
          e le istituzioni sono assoggettate al patto  di  stabilita'
          interno secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  per  gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  ottobre  2012.  A
          tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
          e depositano i propri bilanci al registro delle  imprese  o
          nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun  anno.
          L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  entro  il  30  giugno,  l'elenco  delle  predette
          aziende speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
          bilancio. Alle aziende  speciali  ed  alle  istituzioni  si
          applicano le disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
          che stabiliscono, a carico degli  enti  locali:  divieto  o
          limitazioni  alle  assunzioni  di  personale;  contenimento
          degli oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura
          retributiva o indennitaria e  per  consulenza  anche  degli
          amministratori;  obblighi  e  limiti  alla   partecipazione
          societaria degli enti  locali.  Gli  enti  locali  vigilano
          sull'osservanza del presente comma da  parte  dei  soggetti
          indicati    ai    periodi    precedenti.    Sono    escluse
          dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma
          aziende  speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
          socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e  per
          l'infanzia, culturali e farmacie.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6-ter, del
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  (Disposizioni  urgenti
          per il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
          contrasto ad emergenze ambientali,  in  favore  delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015), pubblicato nella Gazz.  Uff.  26
          aprile 2013, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2013, n.  71  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE),  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  25
          giugno 2013, n. 147: 
              "6-ter. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, il comune dell'Aquila e' autorizzato alla  proroga
          o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a  tempo
          determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto  sulla
          base della normativa emergenziale  ed  in  servizio  presso
          l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          anche in deroga alle  vigenti  normative  limitative  delle
          assunzioni  a  tempo  determinato  in  materia  di  impiego
          pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
          368, al decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  al
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          di  rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  di  spesa  del
          personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  al
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  La
          proroga o il  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato sono autorizzati con  termine  finale  definito
          entro e non oltre il 31 dicembre  2013  per  le  ultimative
          esigenze emergenziali di personale. Per tale  finalita'  e'
          autorizzata la spesa  nel  limite  di  euro  1.200.000  per
          l'anno 2013, a valere sulle risorse  destinate  all'Ufficio
          speciale della citta' dell'Aquila  e  all'Ufficio  speciale
          dei  restanti  comuni  del  cratere  per  l'assunzione   di
          personale a tempo  indeterminato,  ai  sensi  dell'articolo
          67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo
          di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in
          condivisione con i coordinatori  delle  aree  omogenee  dei
          comuni  del  cratere,  sentito  il  parere   del   titolare
          dell'Ufficio  speciale  sono  autorizzati  a  prorogare   o
          rinnovare  i  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa   stipulati   in   forza    delle    ordinanze
          emergenziali del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          avvalendosi  del  sistema  derogatorio  di  cui  al   primo
          periodo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3-sexies,
          del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2010, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,
          recante  proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicata nella
          Gazz. Uff. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O.: 
              "3-sexies.  Il  comune  dell'Aquila,  in  deroga   all'
          articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e all' articolo  24,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  puo'   stipulare
          contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni  2011,
          2012 e 2013 nel limite massimo di spesa  di  1  milione  di
          euro per ciascun anno. I  comuni  montani  della  provincia
          dell'Aquila  e  di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  con
          popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre
          2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai
          due  terzi  della  pianta   organica,   possono   stipulare
          contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni  2011,
          2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di  1  milione
          di euro per ciascun anno, per avvalersi di  personale  fino
          al limite di quattro quinti della  pianta  organica  e  nel
          rispetto  delle  condizioni   prescritte   dal   patto   di
          stabilita' interno, fatto comunque salvo il limite  del  40
          per cento nel rapporto tra spese per il personale  e  spesa
          corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto
          del patto di stabilita' interno. Alla  compensazione  degli
          effetti in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
          derivanti  dall'applicazione  dei  precedenti  periodi   si
          provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,  per  euro  1
          milione per ciascuno degli  anni  2011,  2012  e  2013,  in
          termini di sola cassa, del fondo di cui  all'  articolo  6,
          comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.   154,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 45,  della
          legge  12  novembre  2011  n.  183  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella Gazz.  Uff.  14
          novembre 2011, n. 265, S.O.: 
              "45.  Per  la  partecipazione  ai   concorsi   per   il
          reclutamento    del    personale     dirigenziale     delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive
          modificazioni, e' dovuto un diritto  di  segreteria,  quale
          contributo per la copertura delle  spese  della  procedura.
          L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra  i  10
          ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma  non
          si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti,
          di rispettiva competenza, del Servizio sanitario  nazionale
          ed agli enti locali.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "4. Le determinazioni relative all'avvio  di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali e gli  enti  pubblici  non
          economici, con organico superiore alle 200 unita',  l'avvio
          delle procedure concorsuali e'  subordinato  all'emanazione
          di  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in  sede
          di approvazione del  piano  triennale  del  fabbisogno  del
          personale e  della  consistenza  dell'organico,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti. Per gli  enti  di  ricerca  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo   31
          dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al  presente
          comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
          triennali di  attivita'  e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  55-septies,  comma
          5-ter, del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, come modificato dalla presente legge: 
              "5-ter. Nel caso in cui l'assenza  per  malattia  abbia
          luogo per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni
          specialistiche  od  esami  diagnostici   il   permesso   e'
          giustificato mediante  la  presentazione  di  attestazione,
          anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico  o  dalla
          struttura, anche privati, che hanno svolto la visita  o  la
          prestazione o trasmessa da  questi  ultimi  mediante  posta
          elettronica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  5,  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "5. Ai fini del  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  le  camere  di  commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura possono procedere  ad  assunzioni
          di personale a tempo indeterminato nel limite  del  20  per
          cento della spesa corrispondente alle cessazioni  dell'anno
          precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento
          della  spesa  corrispondente  alle   cessazioni   dell'anno
          precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100  per  cento
          della  spesa  corrispondente  alle   cessazioni   dell'anno
          precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le
          assunzioni gia' effettuate alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge
          23 dicembre 2009, n.  191,  sono  soppresse  le  parole  «e
          2012». L'individuazione dei limiti avviene complessivamente
          su base nazionale e la relativa assegnazione  alle  singole
          camere di commercio delle unita' di personale  da  assumere
          e' stabilita  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita
          commissione, costituita  senza  oneri  presso  il  medesimo
          Ministero,  composta   da   cinque   componenti:   due   in
          rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico,  dei
          quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  uno   in
          rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   ed   uno   in
          rappresentanza  di  Unioncamere.  Dalle  disposizioni   del
          periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.".