(( Art. 4-bis 
 
Modifica  all'articolo  6  del  decreto-legge  n.   216   del   2011,
  riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue  e  di
  emocomponenti e per i congedi di maternita' e paternita' 
 
  1. All'articolo 6, comma 2-quater, del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e  di  emocomponenti,
come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005,
n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1: 
  a)  limitatamente  ai  benefici  riconosciuti  in  relazione   alla
donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata  la  spesa  di
0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per  l'anno
2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro  per
l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017;
ai relativi oneri si provvede, quanto  a  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a  2,5  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  4,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; 
  b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione  ai  congedi
parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la  spesa  di
0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015,  8,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017;  ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  2-quater,
          del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.  216  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni  legislative),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,   n.   14
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          29 dicembre  2011,  n.  216,  recante  proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative.  Differimento   di
          termini relativi  all'esercizio  di  deleghe  legislative),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera  c),  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di almeno 60  anni  di  eta'».  Le  disposizioni
          dell'articolo 24, comma 10, terzo  e  quarto  periodo,  del
          citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di
          riduzione percentuale dei  trattamenti  pensionistici,  non
          trovano  applicazione,  limitatamente   ai   soggetti   che
          maturano il previsto requisito di  anzianita'  contributiva
          entro il 31 dicembre 2017, qualora la  predetta  anzianita'
          contributiva  ivi   prevista   derivi   esclusivamente   da
          prestazione effettiva di lavoro, includendo  i  periodi  di
          astensione obbligatoria per maternita', per  l'assolvimento
          degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia  e  di
          cassa  integrazione  guadagni  ordinaria,  nonche'  per  la
          donazione di  sangue  e  di  emocomponenti,  come  previsto
          dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005,  n.
          219, per i congedi parentali  di  maternita'  e  paternita'
          previsti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  1,  della
          legge 21 ottobre  2005,  n.  219  (Nuova  disciplina  delle
          attivita' trasfusionali e della produzione nazionale  degli
          emoderivati), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre  2005,
          n. 251: 
              "1.  I  donatori  di  sangue  e  di  emocomponenti  con
          rapporto di lavoro  dipendente,  ovvero  interessati  dalle
          tipologie contrattuali di cui  al  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276,  hanno  diritto  ad  astenersi  dal
          lavoro  per  l'intera  giornata  in   cui   effettuano   la
          donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera
          giornata lavorativa. I  relativi  contributi  previdenziali
          sono accreditati ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23
          aprile 1981, n. 155.". 
              - Si riporta  l'epigrafe  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151, pubblicato nella Gazz. Uff.  26  aprile
          2001, n. 96, S.O.: 
              "Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Testo unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato nella Gazz.  Uff.  29  novembre  2004,  n.  280,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicata nella
          Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 97,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2008), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              "97. Per le finalita' di cui ai commi da 90  a  96,  il
          Fondo di cui all' articolo 1, comma  417,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della  somma  di  20
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.".