Art. 4 
 
 
      Modalita' per l'installazione delle luci di marcia diurna 
 
  1. L'installazione sugli autoveicoli delle luci  di  marcia  diurna
deve  rispettare  i  requisiti  riportati  nell'allegato  II,   parte
integrante del presente decreto. 
  2. Nelle figure riportate in allegato III al presente decreto  sono
specificate le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna
nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti oppure siano
raggruppate,  combinate  o  reciprocamente   incorporate   ad   altri
dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa. 
  3. L'installazione sul singolo autoveicolo  delle  luci  di  marcia
diurna e' realizzata da un'officina di autoriparazione, di  cui  alla
legge 5 febbraio  1992,  n.  122,  che  emette  la  dichiarazione  di
installazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato  IV,
che fa parte integrante del presente decreto.