Art. 4 Modalita' per l'installazione delle luci di marcia diurna 1. L'installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna deve rispettare i requisiti riportati nell'allegato II, parte integrante del presente decreto. 2. Nelle figure riportate in allegato III al presente decreto sono specificate le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti oppure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa. 3. L'installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia diurna e' realizzata da un'officina di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato IV, che fa parte integrante del presente decreto.