Art. 4 
 
  1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e  della
notifica alla Commissione europea e  per  i  successivi  rinnovi,  ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a  carico
dell'Organismo di certificazione. 
  L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico,  entro  30
giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  determinazione  delle  tariffe  e
delle  relative  modalita'  di  versamento,  le  sole  spese  per  le
procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione  e  alla
notifica alla Commissione europea.