Art. 4. Prova di origine - Controlli Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Il produttore o l'organismo associativo deve comunicare all'organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci giorni prima che avvenga la stessa. Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale. Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale. Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura e' CSQA certificazioni, Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza). Tel. +39.0445.313070, Fax. +39.0445 313070, e-mail: csqua@csqa.it.