(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                 Caratteristiche della materia prima 
 
    Le  uve   destinate   alla   produzione   dell'«Aceto   balsamico
tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto  un  titolo
di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata non potra' superare i  160
quintali. 
    La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non
deve essere superiore al 70%. 
    L'eventuale  eccedenza  di  resa  puo'  essere   destinata   solo
all'acetificazione.