Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari 1. La professione forense puo' essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale e' tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo' pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto contrario. 2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense puo' essere altresi' esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. 3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attivita' professionale svolta dagli associati da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione. 5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attivita' proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo. 6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare. 7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attivita' professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 2549 e 2286 del codice civile: "Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato." "Art. 2286 (Esclusione). - L'esclusione di un socio puo' avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonche' per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella societa' la propria opera o il godimento di una cosa puo' altresi' essere escluso per la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti puo' essere escluso il socio che si e' obbligato con il conferimento a trasferire la proprieta' di una cosa, se questa e' perita prima che la proprieta' sia acquistata alla societa'.".