Art. 4 
 
 
                      Monitoraggio e vigilanza 
                  sull'applicazione della normativa 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
per le pari  opportunita'  vigila  sul  rispetto  della  normativa  e
presenta  al  Parlamento  una  relazione  triennale  sullo  stato  di
applicazione della stessa. 
  2. A tale fine, le societa' di cui all'articolo  1  sono  tenute  a
comunicare al Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  al  Ministro
delegato per  le  pari  opportunita'  la  composizione  degli  organi
sociali entro quindici giorni dalla data di  nomina  degli  stessi  o
dalla  data  di  sostituzione  in   caso   di   modificazione   della
composizione in corso di mandato. 
  3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e  all'organo  di
controllo delle medesime societa' di  comunicare  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  o  al  Ministro  delegato   per   le   pari
opportunita' la mancanza di equilibrio tra  i  generi,  anche  quando
questa si verifichi in corso di mandato. 
  4. Tale  segnalazione  puo'  essere  altresi'  fatta  pervenire  al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato  per  le
pari opportunita' da chiunque vi abbia interesse. 
  5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'  accerti  il  mancato
rispetto  della  quota  stabilita  all'articolo  2,  comma  1,  nella
composizione degli organi sociali, diffida la societa' a ripristinare
l'equilibrio  tra  i  generi  entro  sessanta  giorni.  In  caso   di
inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro delegato  per  le  pari  opportunita'  fissa  un  nuovo
termine di sessanta giorni  ad  adempiere,  con  l'avvertimento  che,
decorso inutilmente detto termine, ove la societa'  non  provveda,  i
componenti dell'organo sociale interessato  decadono  e  si  provvede
alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla
legge e dallo statuto.