Art. 4 
 
 
                        Norme procedimentali 
 
  1. La  Direzione  generale  conclude  l'istruttoria  entro  novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda. 
  2. Qualora la  Direzione  generale  richieda  notizie  o  documenti
all'associazione  interessata  entro  45   giorni   dalla   data   di
ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 e' interrotto
e ricomincia a  decorrere  per  una  sola  volta  dal  momento  della
ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione  non  ottemperi
alla richiesta entro novanta giorni il procedimento e'  concluso  con
provvedimento di diniego dell'iscrizione. 
  3.  Entro  il  termine  di  quindici   giorni   dal   completamento
dell'istruttoria  e'  comunicato  all'associazione   interessata   il
provvedimento finale, adottato con  decreto  del  Direttore  generale
competente, ferma restando la necessita' del preavviso dell'eventuale
provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  4.   Il   provvedimento   con    esito    favorevole    all'istanza
dell'associazione e' pubblicato sul sito internet  istituzionale  del
Ministero. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della  legge
          7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  10-bis  (Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento di tali osservazioni  e'  data  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale.  Le  disposizioni  di
          cui al presente articolo non si  applicano  alle  procedure
          concorsuali e ai procedimenti in  materia  previdenziale  e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra  i
          motivi   che   ostano   all'accoglimento   della    domanda
          inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».