Art. 4 Giusta causa 1. Costituiscono giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della societa' assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) la sopravvenuta inidoneita' del revisore legale o della societa' di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse; e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della societa' capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo; f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della societa' di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto; g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico; h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale; i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. 2. Costituiscono, altresi', ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale. 3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».