Art. 4 
 
 
                            Giusta causa 
 
  1. Costituiscono giusta causa di revoca: 
    a) il cambio del soggetto che, ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, esercita il controllo della  societa'  assoggettata  a
revisione, salvo che il  trasferimento  del  controllo  sia  avvenuto
nell'ambito del medesimo gruppo; 
    b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene  la  societa'
assoggettata  a  revisione,  nel  caso  in   cui   la   continuazione
dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo  revisore
del gruppo, all'acquisizione  di  elementi  probativi  appropriati  e
sufficienti, da porre a base del giudizio sul  bilancio  consolidato,
secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; 
    c)  i  cambiamenti  all'interno  del  gruppo  cui  appartiene  la
societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale
del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti,
da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto  dei  principi
di revisione; 
    d) la  sopravvenuta  inidoneita'  del  revisore  legale  o  della
societa' di revisione legale ad assolvere  l'incarico  ricevuto,  per
insufficienza di mezzi o di risorse; 
    e) il riallineamento della durata dell'incarico  a  quello  della
societa' capogruppo dell'ente di interesse pubblico  appartenente  al
medesimo gruppo; 
    f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della societa'  di
revisione  legale  che  incidono  sulla  corretta  prosecuzione   del
rapporto; 
    g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione  di  ente  di
interesse pubblico; 
    h)   la   situazione   sopravvenuta   idonea   a    compromettere
l'indipendenza del revisore legale  o  della  societa'  di  revisione
legale; 
    i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale
per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. 
  2. Costituiscono, altresi',  ipotesi  di  giusta  causa  di  revoca
dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di  rilevanza  tale
che risulti impossibile la prosecuzione del contratto  di  revisione,
anche in considerazione delle finalita' dell'attivita'  di  revisione
legale. 
  3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano  la
possibilita' di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».