Art. 4 
 
                     Pubblicita' e informazioni 
 
  1. Le direttive previste dal presente regolamento  sono  pubblicate
sul sito Internet dell'amministrazione emanante. 
  2. L'Autorita'  nazionale  -  UAMA  puo'  richiedere  all'operatore
ulteriori documentate informazioni su quanto  attiene  all'operazione
in qualunque fase del procedimento per il rilascio di  autorizzazioni
e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.