Art. 4 Pubblicita' e informazioni 1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante. 2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.