Art. 4 Risorse umane 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze connesse alla gestione della flotta aerea, puo' avvalersi di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero massimo di venti unita'. 2. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.